CITAZIONE (toni4959 @ 16/9/2008, 19:08)
CITAZIONE
Devo correggerti in due punti:
1° - I limiti di velocità da te indicati sono giusti, ma è sbagliato il senso che gli hai attibuito. Il limite dei 80 Km/h è per le Autostrate, il limite dei 70 Km/h per tutte le altre strade, salvo diversamente indicato nelle suddette strade. (se il limite è 50 rimane 50 per tutti, se è 90, il limite per le roulotte è 70)
2° - L'assicurazione statica RC è obbligatoria.
Daniele
grazie per la precisazione sui limiti ma per il rischio statico sei sicuro che sia obbligatorio? Qui a Roma, all'ACI, mi hanno detto il contrario.
Buono a sapersi, io non sono ancora uscito mai (l'ho presa i primi di agosto) ma per pochi soldi magari rischiavo una multa.
L'assicurazione statica non è obbligatoria (almeno per la SAI)
CITAZIONE (daniele1970 @ 16/9/2008, 20:57)
Da quando non lo so'. Ti posso dire che due anni fa quando ho comprato la roulotte, il mio assicuratore mi ha detto che è obbligatoria. Se mi ha fregato poco male, tanto sono solo 30 € e se succede qualcosa in campeggio o altrove quando è staccata dalla macchina, sono tranquillo.
Indubbiamente vale la pena farla ed assicurarsi che ci sia inserito il rischio per incendi.
CITAZIONE (toni4959 @ 17/9/2008, 11:27)
Mi sono aiutato da solo, ho chiamato la Plini e Gigliotti di Roma (io oltre alla Roulotte posseggo anche un carrello rimorchio (con targa propria + ripetitrice) acquistato da loro e mi confermano che:
L'Assicurazione per il rischio Statico NON E' OBBLIGATORIA ! Lo diverrebbe se si lasciasse il rimorchio sganciato in strada (vedi chioschi bar con autorizzazioni) ma visto che per tutti noi è proibito lo sgancio traetene pure le giuste deduzioni.
ps
resta obbligatorio segnalare all'assicurazione il gancio e pagare la maggiorazione dovuta.
Ciao a tutti
Perfetto.
Attenzione però, dobbiamo fare una distinzione per quanto concerne la voce " Rimorchio".
La Legge fa una distinzione ulteriore in questa categoria.
- Rimorchio il cui peso è inferiore a 3.500 Kg. e Rimorchio superiore a 3.500 kg. .
1. All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il
terzo comma e' sostituito dal seguente:
"I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono
iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi
volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da
quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri
veicoli ad essi assimilabili".
Tratto dalla discussione sul passaggio di proprietà...
CLICCA QUI'Basta leggere il primo intervento di Bagniiiiiino........