Roulotte Antenate (Caravan) il forum

PASSAGGIO DI PROPRIETA', cosa fare e cosa non fare

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view post Posted on 14/4/2005, 10:29
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Gitano allo stato puro

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Per chi non legga TC riportiamo qui la nuova normativa per il passaggio di proprietà ringraziandoli per la base e la ricerca effettuata.

Il passaggio di proprietà
La legge n° 172 del 8 luglio 2003, pubblicata sulla G.U. n° 161 del 14 luglio 2003 ha imposto numerose correzioni ad un vecchio Regio Decreto (art.1, comma 3, R.D. n° 1813/1927) che regolamentava la materia ed ha sancito il riordino e la semplificazione (al fine di rilanciarne il mercato) della nautica da diporto, interessando anche il mondo delle caravan. In pratica, l’articolo 10 della citata legge, abolendo la necessità della registrazione nel Pubblico Registro Automobilistico – PRA - dei rimorchi (caravan e TATS compresi) fino a 3,5 Tonnellate, consente di effettuare la trascrizione del nuovo proprietario sulla sola carta di Circolazione, da effettuarsi presso la sede provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, riducendone i costi (in pratica viene eliminato il balzello della Imposta Provinciale di Trascrizione – IPT – da versare al PRA e la necessità di trascrivere l’atto di vendita, sul retro del Certificato di Proprietà, innanzi ad un notaio). La pratica si svolge presso gli uffici della DTT alla sola presenza dell’acquirente, in tempi abbastanza rapidi ed a costi contenuti entro i 50 euro; necessari i documenti di quest’ultimo ed il libretto caravan; l’etichetta autoadesiva da applicare sulla carta di circolazione, riportante i dati del nuovo proprietario, viene stampata e consegnata a vista o spedita in un secondo momento al domicilio dell’interessato.

Di seguito viene riportato l'estratto della legge citata con l'articolo 10 che ci interessa
ART. 10.
(Modifica all'articolo 1 del regio decreto
29 luglio 1927, n. 1814).
1. All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il
terzo comma e' sostituito dal seguente:
"I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono
iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi
volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da
quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri
veicoli ad essi assimilabili".


Nota all'art. 10, comma 1:
- Il testo dell'art. 1 del regio decreto 29 luglio
1927, n. 1814, recante: «Disposizioni di attuazione e
transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436,
concernente la disciplina dei contratti di compravendita
degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico registro
automobilistico presso le sedi dell'Automobile club
d'Italia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre
1927, n. 230, come modificato dalla legge qui pubblicata,
cosi' recita:
«Art. 1. - Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I.
sono istituiti tre registri:
1° il registro per le autovetture, gli autocarri e
gli altri veicoli assimilabili ai predetti;
2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette;
3° il registro per le trattrici agricole.
Ogni registro puo' constare di piu' volumi, distinti
con numero progressivo.
I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5
tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1
del primo comma, in appositi volumi con fogli aventi
numerazione progressiva propria distinta da quella dei
volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri
veicoli ad essi assimilabili».



Le Motorizzazioni sono state informate di questa procedura di semplificazione da una circolare esplicativa di Protocollo n° 385/M360 del 5 agosto 2003,

Circolare Prot. 3085/M360 del 05/08/2003
Titolo/Oggetto
Art. 10, legge 8 luglio 2003, n. 172 . Abolizione dell’obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico della proprietà dei rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.
testo
Com’è noto, in forza dell’art. 1, comma 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 la proprietà di qualsiasi rimorchio è stata assoggettata ad iscrizione al P.R.A. nel registro riservato alle autovetture, agli autocarri ed agli altri veicoli assimilabili previsto dal comma 1 del medesimo art. 1.
A tale riguardo, si informa che la predetta norma è stata recentemente modificata dall’art. 10 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (in G.U. - Serie Generale - n. 161 del 14 luglio 2003), il quale ha sostituito integralmente l’art. 1, comma 3, del regio decreto n. 1813/1927 nel modo seguente: “I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 t sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili”.
In tal modo, pertanto, è stato abolito ogni obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico della proprietà dei rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.
Ciò posto, appare necessario precisare che l’art. 10 della legge n. 172/2003 non ha tuttavia operato alcuna modifica in seno agli artt. 93 e 94 c.d.s.; di conseguenza, i rimorchi di massa inferiore a 3,5 t, per poter circolare su strada, restano comunque assoggettati al pari dei rimorchi di massa uguale o superiore a 3,5 t, all’obbligo della immatricolazione e dell’aggiornamento della relativa carta di circolazione per trasferimento della proprietà.
A tal fine, continua ad applicarsi la regola generale, stabilita dal medesimo art. 93 c.d.s. , alla stregua della quale l’immatricolazione e l’aggiornamento della carta di circolazione per trasferimento della proprietà viene effettuato a nome di chi si dichiara proprietario del veicolo.
Appare, infine, opportuno sottolineare che, a seguito dell’abolizione dell’obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico, chiunque ne abbia un comprovato interesse può ora richiedere, ai sensi della legge n. 241/1990 , l’accesso ai dati contenuti nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, gestito dal C.E.D. della Motorizzazione, al fine di acquisire informazioni, sinora demandate alla esclusiva competenza del P.R.A., relative agli intestatari dei rimorchi di massa inferiore ai 3,5 t..

IL CAPO DIPARTIMENTO
dott. ing. Amedeo Fumero


_________


NOTE
- Per poter circolare su strada, i rimorchi di massa inferiore a 3,5 t devono regolarmente provvedere all'immatricolazione e all'aggiornamento della relativa carta di circolazione per trasferimento della proprietà (a nome di chi si dichiara proprietario del veicolo), avendo la legge n. 172/2003 abolito l'obbligo di iscrizione della proprietà nel PRA senza tuttavia operare alcuna modifica agli artt. 93 e 94 CDS.
- Chiunque abbia comprovato interesse ad acquisire informazioni, sinora demandate alla esclusiva competenza del PRA, relative agli intestatari dei rimorchi di massa inferiore ai 3,5 t, ai sensi della legge n. 241/1990, può ora richiedere l'accesso ai dati contenuti nell'Archivio nazionale dei veicoli gestito dal CED della Motorizzazione.

Edited by BAGNIIIIIIINO - 14/4/2005, 11:30
 
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enec
view post Posted on 14/4/2005, 12:30




A conforto di quanto ha postato Bagniiiiiiino, puntualizzo che la spesa per dichiarare la proprietà della Roulotte è di soli : Euro 17.16 incluse spese postali.

Ciao


 
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^fernando^
view post Posted on 18/5/2005, 21:09




Buona sera,
ho acquistato un carrello tenda del 1986, ho richiesto la registrazione del mio nominativo sul libretto del veicolo (€35) come riportato dalla legge del 2003, il proprietario richiede anche la registrazione al PRA ( ca € 200) perchè le impiegate dell'ACI mi hanno avvisato che per la riconsegna delle targhe (nel caso di demolizione futura) le stesse dovranno essere presentate esclusivamente dall'ultimo proprietario del carrello indicato sul foglio complementare.
C'è un documento da poter presentare al PRA per comunicare la vendita del rimorchio e mantener tranquillo il venditore ?

Grazie per la risposta e saluti
 
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enec
view post Posted on 19/5/2005, 03:01




CITAZIONE (^fernando^ @ 18/5/2005, 22:09)
Buona sera,
ho acquistato un carrello tenda del 1986, ho richiesto la registrazione del mio nominativo sul  libretto del veicolo  (€35) come riportato dalla legge del 2003, il proprietario richiede anche la registrazione al PRA ( ca € 200) perchè le impiegate dell'ACI mi hanno avvisato che per la riconsegna delle targhe (nel caso di demolizione futura) le stesse dovranno essere presentate esclusivamente dall'ultimo proprietario del carrello indicato sul foglio complementare.
C'è un documento da poter presentare al PRA per comunicare la vendita del rimorchio e mantener tranquillo il venditore ?

Grazie per la risposta e saluti

............1. All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il
terzo comma e' sostituito dal seguente:
"I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 quintali sono
iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi
volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da
quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri
veicoli ad essi assimilabili"...................

Non esiste (Volume)elenco al PRA per trascrivere la proprietà del rimorchio inf. a 3,5 Quintali.
Il carrello, la mia roulotte e quella di tutti gli altri, anche se fisicamente sono registrati ancora al PRA, è un Registro(elenco) che non conta più.


Edited by enec - 19/5/2005, 04:06
 
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enec
view post Posted on 19/5/2005, 03:12




Quando sopraggiungerà la morte del tuo carrello, andrai alla Motorizzazione per fare la cancellazione.
Scansa le Delegazioni dell'ACI, che oltre che prendersi i soldi per un servizio insignificante (quasi 30 euri di commissione) fanno l'interesse del PRA.



Edited by enec - 19/5/2005, 04:15
 
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view post Posted on 19/5/2005, 08:21
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Gitano allo stato puro

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view post Posted on 19/5/2005, 14:03
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Qualcuno sa se è possibile immatricolare come rimorchio un carrello appendice di tipo b associato già ad una vettura di altro proprietario? La trafila è lunga? I costi? Thanks!!!
 
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view post Posted on 4/6/2005, 08:29
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Gitano allo stato puro

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Esatto Nino deve andare in motorizzazione e compilare un loro stampato in cui dichiara di essere il nuovo proprietario. Dopo circa due o tre mesi gli arriverà a casa o gli diranno di ritirare presso di loro l'adesivo da attaccare sul libretto con i dati del nuovo proprietario.
Questo per la legge attuale è sufficiente.
Io però una scrittura privata fra venditore e acquirente la compilerei almeno per la mia sicurezza.
La scrittura privata non è altro che un foglio protocollo su cui verrà scritto:
Io sottoscritto.........., nato a........, e residente a........., cod. fisc........., doc. di riconoscimento n.............. rilasciato da ................, il ............
dichiaro di vendere al sig. .......... nato a ...........; residente a..........., cod. fisc..................doc. di riconoscimento n.............. rilasciato da ................, il ............
la seguente roulotte marca...........modello.......... targa................n. telaio..............

DATA E FIRME DEL VENDITORE E DELL'ACQUIRENTE


se poi vuoi esagerare perchè ti fidi poco del vendtore puoi autenticare questo documento andando tutti e due da un notaio e firmando in sua presenza costo medio 40 euro (ma informati prima).
 
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view post Posted on 8/6/2005, 01:54




CITAZIONE (strednikov @ 19/5/2005, 15:03)
Qualcuno sa se è possibile immatricolare come rimorchio un carrello appendice di tipo b associato già ad una vettura di altro proprietario? La trafila è lunga? I costi? Thanks!!!

Se ho capito bene la domanda, non ti conviene.

Suppongo che l'immatricolazione di un carrello appendice con certificazione di omologazione costi quanto una reimmatricolazione, perchè ti daranno una targa per il rimorchio, senza poi calcolare la cancellazione dell'appendice dall'auto del precedente proprietario.
Carrelli rimorchio con targa propria per intenderci, di solito, hanno una capacità di carico superiore a quella dell'appendice, si paga la tassa di possesso come un normale rimorchio, e, tra le altre cose, è più facile trovarlo in commercio usato ad un prezzo conveniente.

 
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view post Posted on 8/6/2005, 07:47
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Scusami Strednikov non avevo visto la tua domanda. Io ho immatricolato un carrello appendice come rimorchio nel 2000 proprio per avere la possibilità di trainarlo sia con la mia auto che con quella di mio padre. Il costo fu di 350 euro circa.
Penso anche io che ti convenga cercare un buon usato, risparmi tempo e fatica.
 
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enec
view post Posted on 27/6/2005, 16:47




Alla Motorizzazione di Roma faranno prima di 2 mesi a rilasciarti l'adesivo.

E' al Nord che prendono tempo, forse ho sbagliato verbo(perdono)...!!!!

Io a Caserta dalla presentazione della pratica, ritiro l'adesivo dopo 20 giorni.

 
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enec
view post Posted on 27/6/2005, 17:07




CITAZIONE (BAGNIIIIIIINO @ 4/6/2005, 09:29)
Esatto Nino deve andare in motorizzazione e compilare un loro stampato in cui dichiara di essere il nuovo proprietario. Dopo circa due o tre mesi gli arriverà a casa o gli diranno di ritirare presso di loro l'adesivo da attaccare sul libretto con i dati del nuovo proprietario.
Questo per la legge attuale è sufficiente.
Io però una scrittura privata fra venditore e acquirente la compilerei almeno per la mia sicurezza.
La scrittura privata non è altro che un foglio protocollo su cui verrà scritto:
Io sottoscritto.........., nato a........, e residente a........., cod. fisc........., doc. di riconoscimento n.............. rilasciato da ................, il ............
dichiaro di vendere al sig. .......... nato a ...........; residente a..........., cod. fisc..................doc. di riconoscimento n.............. rilasciato da ................, il ............
la seguente roulotte marca...........modello.......... targa................n. telaio..............

DATA E FIRME DEL VENDITORE E DELL'ACQUIRENTE


se poi vuoi esagerare perchè ti fidi poco del vendtore puoi autenticare questo documento andando tutti e due da un notaio e firmando in sua presenza costo medio 40 euro (ma informati prima).

Alla Motorizzazione l'acquirente chiederà un modello per l'aggiornamento del libretto di circolazione (Mod. TT 2119 , è unico per tutte le operazioni che si possono immaginare da fare alla Motorizzazione).
A Caserta allego:
Fotocopia del Libretto di circolazione;
Fotocopia del documento di identità;
Fotocopia della scrittura privata fatta tra il venditore e l'acquirente;
i 2 versamenti effettuati alla Posta.

Per quanto riguarda la scrittura privata, aggiungerei, a quanto postato da Bagniiiiino, la dichiarazione di responsabilità civile e penale, che pone il venditore prima e l'acquirente poi, in condizioni di cautela.
Quindi oltre quanto già postato da Bagniiino, ti allego la scrittura privata.






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Dichiarazione_di_Vendita.doc ( Number of downloads: 586 )

 
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enec
view post Posted on 27/6/2005, 17:28




Altro documento importante, da custodire per almeno 5 anni è la fotocopia della ricevuta di pagamento della tassa di possesso della roulotte dell'anno in corso, che va gentilmente richiesta al venditore se l'ha pagata.......
Altrimenti......... leggasi quì

ciao a tutti e scusate le formalità e la burocrazia.......

 
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AndreaIgnorante
view post Posted on 21/9/2005, 07:07




Se ne compro una di domenica in un'altra città, posso fare io le pratiche il lunedì una volta rientrato a casa? O ci vuole anche la firma del venditore? Lui potrebbe in questo caso farla presso la motorizzazione della sua città per far ricevere una conferma via fax alla motorizzazione della mia? Altrimenti cosa mi consigliate di fare?
 
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view post Posted on 21/9/2005, 08:07
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Mongardino AT 3479353756 ore pasti

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QUando ho venduto la mia, non mi hanno fatto firmare niente.
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