Roulotte Antenate (Caravan) il forum

Massa complessiva a pieno carico, Massa rimorchiabile e Patenti

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view post Posted on 17/9/2013, 21:23
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Girabbbaccchino

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Sperando di fare cosa gradita vorrei spiegare un po' di cose sui pesi che mi sembrano un po' confusionarie

Tara: massa del veicolo vuoto (in ordine di marcia)
Portata: peso del materiale che si può caricare
Mcpc: massa complessiva a pieno carico, praticamente la tara più la portata, è il peso massimo che può raggiungere il veicolo quando viene caricato al massimo.

Per quel che riguarda il calcolo per capire la patente che ci vuole, si devono semplicemente sommare la mcpc della motrice con la mcpc del rimorchio, dato che non ha nessuna importanza se i veicoli sono vuoti o pieni in quel momento.

Con la patente B possiamo guidare due tipi di autotreni:

1) se la mcpc del rimorchio è fino a 750 kg, non ci sono limiti, il nostro autotreno può anche essere oltre le 3.500 kg

2) se la mcpc del rimorchio è oltre le 750 kg, si può guidare purchè la somma delle mcpc non superi i 3.500 kg

Con la patente B96 possiamo guidare un autotreno purchè la somma delle mcpc non superi i 4.250 kg

Oltre il limite dei 4.250 kg serve la patente BE

Per conseguire la patente B96 serve solo una prova pratica di guida (non serve nemmeno il certificato medico), per conseguire la patente BE serve (attualmente) sia l'esame di teoria (orale) sia l'esame di guida.

Chi è in possesso della patente C può guidare una motrice anche oltre i 3.500 kg, ma in materia di rimorchi ha gli stessi limiti della patente B. Se ha quindi una motrice oltre i 3.500 kg può solo agganciare un rimorchio fino a 750 kg, non può andare oltre.

Massa rimorchiabile (chiamata da ora MR):
è una caratteristica della motrice e indica il peso massimo che può trainare, inteso però come peso in quel momento, quindi anche se la mcpc del rimorchio è oltre la MR della motrice, basta caricare un po' meno il rimorchio in modo da rientrare in questo peso.
Esempio: una motrice con MR di 1.300 kg e un rimorchio con tara di 900 kg e mcpc di 1.500 kg (quindi una portata di 600 kg). Posso trainare questo rimorchio, ma non posso caricarci più di 400 kg di materiale, per non farlo pesare più dei 1.300 kg. Se voglio caricarlo di più devo cambiare motrice, prendendone una con una MR maggiore.

ATTENZIONE che se siete oltre i 3.500 kg e la motrice è immatricolata come autocarro dovete installare anche il cronotachigrafo.

Questo per quel che riguarda le nostre roulotte, mentre per quel che riguarda i TATS il discorso è diverso, se la cosa vi interessa posso spiegarvelo.

Sergio

P.S.: ogni commento e suggerimento è gradito

Edited by sirjo66 - 30/4/2014, 08:38
 
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view post Posted on 18/9/2013, 06:31
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CITAZIONE (sirjo66 @ 17/9/2013, 22:23) 
Sperando di fare cosa gradita vorrei spiegare un po' di cose sui pesi che mi sembrano un po' confusionarie

Tara: massa del veicolo vuoto (in ordine di marcia)
Portata: peso del materiale che si può caricare
Mcpc: massa complessiva a pieno carico, praticamente la tara più la portata, è il peso massimo che può raggiungere il veicolo quando viene caricato al massimo.

Per quel che riguarda il calcolo per capire la patente che ci vuole, si devono semplicemente sommare la mcpc della motrice con la mcpc del rimorchio, dato che non ha nessuna importanza se i veicoli sono vuoti o pieni in quel momento.

Con la patente B possiamo guidare due tipi di autotreni:

1) se la mcpc del rimorchio è fino a 750 kg, non ci sono limiti, il nostro autotreno può anche essere oltre le 3.500 kg

2) se la mcpc del rimorchio è oltre le 750 kg, si può guidare purchè la somma delle mcpc non superi i 3.500 kg

Con la patente B96 possiamo guidare un autotreno purchè la somma delle mcpc non superi i 4.250 kg

Oltre il limite dei 4.250 kg serve la patente BE

Per conseguire la patente B96 serve solo una prova pratica di guida (non serve nemmeno il certificato medico), per conseguire la patente BE serve (attualmente) sia l'esame di teoria (orale) sia l'esame di guida.

Chi è in possesso della patente C può guidare una motrice anche oltre i 3.500 kg, ma in materia di rimorchi ha gli stessi limiti della patente B. Se ha quindi una motrice oltre i 3.500 kg può solo agganciare un rimorchio fino a 750 kg, non può andare oltre.

Massa rimorchiabile (chiamata da ora MR):
è una caratteristica della motrice e indica il peso massimo che può trainare, inteso però come peso in quel momento, quindi anche se la mcpc del rimorchio è oltre la MR della motrice, basta caricare un po' meno il rimorchio in modo da rientrare in questo peso.
Esempio: una motrice con MR di 1.300 kg e un rimorchio con tara di 900 kg e mcpc di 1.500 kg (quindi una portata di 600 kg). Posso trainare questo rimorchio, ma non posso caricarci più di 400 kg di materiale, per non farlo pesare più dei 1.300 kg. Se voglio caricarlo di più devo cambiare motrice, prendendone una con una MR maggiore.

ATTENZIONE che se siete oltre i 3.500 kg e la motrice è immatricolata come autocarro dovete installare anche il cronotachigrafo.

Questo per quel che riguarda le nostre roulotte, mentre per quel che riguarda i TATS il discorso è diverso, se la cosa vi interessa posso spiegarvelo.

Sergio

P.S.: ogni commento e suggerimento è gradito

A parte che non mi sembra che ci sia confusione sul forum visto che sull'argomento si è scritto di tutti e di pià, in ogni caso quello in grassetto è sbagliato. la massa rimorchiabile è il massimo sulla carta che puoi rimorchiare non in quel momento.
Quindi se la tua auto può trainare da libretti 1.300kg la roulotte da libretto ha un F2 di 900kg quello è quello che deve pesare la roulotte, indipendentemente da quanto tu possa trainare.
Non puoi caricarci altri 400kg perchè il rimorchiabile dell'auto lo consente, la roulotte può arrivare a 900 punto e stop.
Se ti fermano e ti pesano e la roulotte pesa 1300kg sei in contravvenzione, anche se l'auto può trainarli, e per poter procedere nel viaggio devi scaricare la roulotte del peso eccedente, se puoi trasferendolo in auto altrimenti lo lasci per strada.
 
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view post Posted on 18/9/2013, 07:47
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Girabbbaccchino

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CITAZIONE (gigiotty @ 18/9/2013, 07:31) 
A parte che non mi sembra che ci sia confusione sul forum visto che sull'argomento si è scritto di tutti e di pià, in ogni caso quello in grassetto è sbagliato. la massa rimorchiabile è il massimo sulla carta che puoi rimorchiare non in quel momento.
Quindi se la tua auto può trainare da libretti 1.300kg la roulotte da libretto ha un F2 di 900kg quello è quello che deve pesare la roulotte, indipendentemente da quanto tu possa trainare.
Non puoi caricarci altri 400kg perchè il rimorchiabile dell'auto lo consente, la roulotte può arrivare a 900 punto e stop.
Se ti fermano e ti pesano e la roulotte pesa 1300kg sei in contravvenzione, anche se l'auto può trainarli, e per poter procedere nel viaggio devi scaricare la roulotte del peso eccedente, se puoi trasferendolo in auto altrimenti lo lasci per strada.

Guarda che ho scritto una TARA di 900 kg, non un F2 ;)

Sergio
 
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view post Posted on 18/9/2013, 08:11
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"Massa rimorchiabile (chiamata da ora MR):
è una caratteristica della motrice e indica il peso massimo che può trainare, inteso però come peso in quel momento, quindi anche se la mcpc del rimorchio è oltre la MR della motrice, basta caricare un po' meno il rimorchio in modo da rientrare in questo peso.
Esempio: una motrice con MR di 1.300 kg e un rimorchio con tara di 900 kg e mcpc di 1.500 kg (quindi una portata di 600 kg). Posso trainare questo rimorchio, ma non posso caricarci più di 400 kg di materiale, per non farlo pesare più dei 1.300 kg. Se voglio caricarlo di più devo cambiare motrice, prendendone una con una MR maggiore."

Questo discorso è applicabile solo ed esclusivamente ai T.A.T.S. ,no a roulotte o rimorchi trasporto cose.
Saluti. :schumi:
 
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view post Posted on 18/9/2013, 10:09
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CITAZIONE (sirjo66 @ 17/9/2013, 22:23) 
Massa rimorchiabile (chiamata da ora MR):
è una caratteristica della motrice e indica il peso massimo che può trainare, inteso però come peso in quel momento, quindi anche se la mcpc del rimorchio è oltre la MR della motrice, basta caricare un po' meno il rimorchio in modo da rientrare in questo peso.
Esempio: una motrice con MR di 1.300 kg e un rimorchio con tara di 900 kg e mcpc di 1.500 kg (quindi una portata di 600 kg). Posso trainare questo rimorchio, ma non posso caricarci più di 400 kg di materiale, per non farlo pesare più dei 1.300 kg. Se voglio caricarlo di più devo cambiare motrice, prendendone una con una MR maggiore.

se il rimorchio è immatricolato come caravan quello che scrivi non è corretto; ad una motrice con O.1 pari a 1.300Kg non puoi agganciare una caravan con F.2 pari a 1.500Kg anche se caricata fino a 1.300Kg; viceversa se parli di TATS si; il concetto di portata non è applicabile alle caravan.
 
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view post Posted on 18/9/2013, 10:46
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CITAZIONE (sirjo66 @ 18/9/2013, 08:47) 
CITAZIONE (gigiotty @ 18/9/2013, 07:31) 
A parte che non mi sembra che ci sia confusione sul forum visto che sull'argomento si è scritto di tutti e di pià, in ogni caso quello in grassetto è sbagliato. la massa rimorchiabile è il massimo sulla carta che puoi rimorchiare non in quel momento.
Quindi se la tua auto può trainare da libretti 1.300kg la roulotte da libretto ha un F2 di 900kg quello è quello che deve pesare la roulotte, indipendentemente da quanto tu possa trainare.
Non puoi caricarci altri 400kg perchè il rimorchiabile dell'auto lo consente, la roulotte può arrivare a 900 punto e stop.
Se ti fermano e ti pesano e la roulotte pesa 1300kg sei in contravvenzione, anche se l'auto può trainarli, e per poter procedere nel viaggio devi scaricare la roulotte del peso eccedente, se puoi trasferendolo in auto altrimenti lo lasci per strada.

Guarda che ho scritto una TARA di 900 kg, non un F2 ;)

Sergio

Si ma come dice ance chi mi preceee che ha spiegato meglio di me la cosa, il concetto tara + portata vale per i TATS non per le caravan
 
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view post Posted on 18/9/2013, 12:09
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Girabbbaccchino

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Infatti la confusione è proprio qui, quello che vi sto dicendo è vero, il discorso della MR si applica a tutti i rimorchi, anche al caravan, io non sono riuscito a trovare la legge che dice il contrario, se volete darmi un riferimento sarò ben lieto di andarlo a vedere.

Lavoro in una Autoscuola per cui so quello che dico, ed ho anche chiesto al responsabile tecnico della motorizzazione di Vicenza, che mi ha confermato questa cosa, e che mi ha anche stampato le direttive tecniche in merito.

Ovviamente tutti possiamo sbagliare, anche io, per cui meglio approfondire.

Sergio
 
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view post Posted on 18/9/2013, 12:57
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Vive in roulotte

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CITAZIONE (sirjo66 @ 18/9/2013, 13:09) 
Infatti la confusione è proprio qui, quello che vi sto dicendo è vero, il discorso della MR si applica a tutti i rimorchi, anche al caravan, io non sono riuscito a trovare la legge che dice il contrario, se volete darmi un riferimento sarò ben lieto di andarlo a vedere.

Lavoro in una Autoscuola per cui so quello che dico, ed ho anche chiesto al responsabile tecnico della motorizzazione di Vicenza, che mi ha confermato questa cosa, e che mi ha anche stampato le direttive tecniche in merito.

Ovviamente tutti possiamo sbagliare, anche io, per cui meglio approfondire.

Sergio

evidentemente vi sbagliate, tutti, può capitare; si fa presto a dire rimorchio.
Nella caravan la indicazione della tara è del tutto facoltativa; nel mio libretto non è indicata, a mero titolo di esempio; per non parlare della portata; se hai direttive stampate postale pure, sarà il caso di dare un'occhiata, non trovi?
 
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pstgni62
view post Posted on 18/9/2013, 21:23




Codice della Strada

Art. 63.
Traino veicoli (1)

1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.

2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.

3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (2) può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.

4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l'agganciamento.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. (3)

(1) Vedi art. 219 reg. cod. strada.
(2) Il Ministero della navigazione e dei trasporti è ora denominato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(3) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010. Successivamente l'importo è stato aggiornato dall'art. 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.




Regolamento di attuazione del CdS

Art. 219.
(Art. 63, CdS)
Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione. Procedure per l'agganciamento dei rimorchi.

1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile, nonché le modalità e le procedure per l'agganciamento dei rimorchi sono stabiliti nell'appendice III al presente titolo.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio provvedimento, può emanare disposizioni per l'indicazione, sulla carta di circolazione dei rimorchi o dei semirimorchi, dei tipi o delle classi di appartenenza delle motrici idonee al traino degli stessi, in relazione alle caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza di circolazione del complesso e della capacità di trazione della motrice.

3. Gli abbinamenti di veicoli che, singolarmente o nel complesso, superino i limiti stabiliti dagli articoli 61 o 62 del codice sono consentiti, a seguito di visita e prova da effettuarsi presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nel rispetto delle condizioni previste al comma 6, dell'appendice III al presente titolo con esclusione delle lettere b), e) ed f) dello stesso comma, nonché delle altre prescrizioni riguardanti i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, ivi comprese quelle dettate in proposito dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. L'autorizzazione alla circolazione del complesso deve essere annotata sulla carta di circolazione del rimorchio o del semirimorchio con le modalità dettate dalle prescrizioni predette.



APPENDICE III

Art. 219
(Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione. procedure per l'agganciamento dei veicoli)

1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile è limitato dal rapporto tra la massa complessiva a pieno carico del rimorchio e la massa complessiva a pieno carico della motrice, costituenti un complesso di veicoli. Detto rapporto, arrotondato ai 100 kg, non deve superare:

a) 1,45 se il complesso di veicoli è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico;
b) 0,8 se il complesso di veicoli non è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico. Per le autovetture, per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e per le autocaravan, in ogni caso, il valore della massa rimorchiabile non può essere superiore al valore della tara (massa del veicolo in ordine di marcia più il conducente) di tali veicoli;
c) 0,5 nei casi in cui il veicolo trainato non sia provvisto di dispositivo di frenatura.

2. Per gli autoarticolati i valori massimi di cui sopra si riferiscono al rapporto tra la massa massima sugli assi del semirimorchio e la tara del trattore aumentata del carico massimo gravante sulla ralla. Per massa rimorchiabile del trattore si deve comunque intendere la massa complessiva a pieno carico del semirimorchio.

3. Non è ammesso il traino di veicoli privi di idonei dispositivi di frenatura, qualora prescritti, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, del codice.

4. Per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, il valore della massa rimorchiabile e le relative prove sono stabiliti secondo le norme previste dall'appendice I al titolo I.

5. Le prove per la determinazione della massa rimorchiabile, da effettuarsi a pieno carico, sono dirette ad accertare:

a) che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore all'8%;
b) che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocità che non differisca più del 10% dalla velocità corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore, con il rapporto più elevato della trasmissione, su pendenza non inferiore all'1%; l'accertamento può essere effettuato verificando che l'accelerazione media su strada piana non sia inferiore a 0,1 m/secq, nel campo di utilizzazione del rapporto più alto della trasmissione fra i regimi di coppia massima e di potenza massima. Qualora nella prova, per qualsiasi motivo, compresa l'eventuale presenza di limitatori di velocità approvati dalla Direzione generale della M.C.T.C., il regime di velocità massima non sia superiore almeno del 7% a quello di potenza massima del motore, la prova sarà limitata al regime di velocità massima ridotta del 7%;
c) l'accertamento di cui alla lettera b) non si effettua nel caso degli autoarticolati, autosnodati, autotreni e filotreni per i quali sia verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa totale del complesso non sia inferiore a 5,88 kW/t.

6. Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio è necessario che:

a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili tra loro;
b) siano verificate le condizioni di inscrivibilità in curva previste dall'articolo 217;
c) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro;
d) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e d'illuminazione e
segnalazione visiva siano compatibili tra loro;
e) le dimensioni dei singoli veicoli o del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'articolo 61 del codice, fatta eccezione per i veicoli adibiti al trasporto di veicoli, di containers e di animali vivi di cui all'articolo 10, comma 3, lettere d), e) e g) del codice, quando per tali veicoli non ricorra l'obbligo dell'autorizzazione alla circolazione ai sensi del comma 6 dello stesso articolo;
f) le masse dei singoli veicoli o del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'articolo 62 del codice;
g) siano osservati tutti i vincoli prescritti dalla normativa sul trasporto di merci in generale e di merci pericolose in generale, quando si tratti di veicoli a ciò destinati.
 
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pstgni62
view post Posted on 18/9/2013, 22:45




Un paio di Direttive CEE la raccontano un pelo differente.

Direttiva 97/27/CE vedere allegato I° punto 2.9 (pagina 8) e allegato IV° punto 2.2.1 (pagina 34) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri...20020213:it:PDF

Direttiva 2003/19/CE (che modifica la Direttiva 97/27/CE) vedere allegato Lettera A punto 8 (pagina 3. Sostituisce punto 2.9 Allegato I° Direttiva 97/27/CE) e Lettera D punto 2 (pagina 8. Sostituisce punto 2.2.1. Allegato IV° Direttiva 97/27/CE) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri...006:0013:IT:PDF

Poi bisognerebbe che qualcuno si prenda la briga di chiedere ad un Ufficio Tecnico della Motorizzazione la (eventuale) circolare che parla esplicitamente delle roulotte, per la non ammissibilità al traino sulla base della massa effettiva, al momento del controllo e verificabile esclusivamente tramite pesa, invece della massa tecnicamente ammissibile a pieno carico scritta sulla carta di circolazione.
 
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view post Posted on 19/9/2013, 08:59
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Girabbbaccchino

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Eccomi qui,

ho fatto la scansione del documento che mi ha lasciato la motorizzazione da dove si può vedere quello che dicevo io. Nel documento ho anche fatto mettere il timbro della motorizzazione, in modo che se mi fermano per strada ho un qualche cosa da far vedere all'agente, questo mi ha evitato un sacco di polemiche con le forze dell'ordine.

Dal primo file che allego si nota come, al punto 1061.1 viene specificato quello che affermo, e si fa poi riferimento alla nota numero (23) che potete leggere sul secondo file.

Sergio

MR1

MR2

CITAZIONE (pstgni62 @ 18/9/2013, 23:45) 
Un paio di Direttive CEE la raccontano un pelo differente.

Direttiva 97/27/CE vedere allegato I° punto 2.9 (pagina 8) e allegato IV° punto 2.2.1 (pagina 34) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri...20020213:it:PDF

Direttiva 2003/19/CE (che modifica la Direttiva 97/27/CE) vedere allegato Lettera A punto 8 (pagina 3. Sostituisce punto 2.9 Allegato I° Direttiva 97/27/CE) e Lettera D punto 2 (pagina 8. Sostituisce punto 2.2.1. Allegato IV° Direttiva 97/27/CE) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri...006:0013:IT:PDF

Mi dici a quale frase ti riferisci esattamente ???

Sergio
 
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view post Posted on 19/9/2013, 11:57
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Continui a non capire che il rimorchio e' una cosa la caravan un altra
 
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view post Posted on 19/9/2013, 12:50
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Girabbbaccchino

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ma dove sta scritta questa cosa ????

La roulotte è una sottocategoria di rimorchio, per cui se la legge parla in generale di rimorchi vale anche per la roulotte, quando non vale per la roulotte e/o per i TATS viene specificato, come puoi vedere ad esempio nei file allegati.

Sergio
 
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view post Posted on 19/9/2013, 13:15
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si ma nelle caravan, come detto più su, non esiste né il concetto di tara, né quello di portata; basta leggere una CDC per rendersene conto; l'unico parametro oggettivamente quantificabile è la Massa Massima Tecnicamente Ammessa, F.2 da libretto, non altre.
 
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view post Posted on 19/9/2013, 17:16
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Girabbbaccchino

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CITAZIONE (papero2 @ 19/9/2013, 14:15) 
si ma nelle caravan, come detto più su, non esiste né il concetto di tara, né quello di portata; basta leggere una CDC per rendersene conto; l'unico parametro oggettivamente quantificabile è la Massa Massima Tecnicamente Ammessa, F.2 da libretto, non altre.

Sbagliato anche questo, di una roulotte esiste la tara e anche la portata, solo che non sono specificate nella carta di circolazione, ma se vai in motorizzazione e ti fai fare la stampa delle caratteristiche tecniche del veicolo (in base all'omologazione) i dati ci sono tutti.

Anche nella carta di circolazione delle auto sono parecchi anni che non mettono più la tara, ma questo non vuol dire che non ce l'abbia.

Sergio

Edited by sirjo66 - 19/9/2013, 18:29
 
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