| Codice della Strada
Art. 63. Traino veicoli (1)
1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.
2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (2) può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l'agganciamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. (3)
(1) Vedi art. 219 reg. cod. strada. (2) Il Ministero della navigazione e dei trasporti è ora denominato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (3) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010. Successivamente l'importo è stato aggiornato dall'art. 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Regolamento di attuazione del CdS
Art. 219. (Art. 63, CdS) Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione. Procedure per l'agganciamento dei rimorchi.
1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile, nonché le modalità e le procedure per l'agganciamento dei rimorchi sono stabiliti nell'appendice III al presente titolo.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio provvedimento, può emanare disposizioni per l'indicazione, sulla carta di circolazione dei rimorchi o dei semirimorchi, dei tipi o delle classi di appartenenza delle motrici idonee al traino degli stessi, in relazione alle caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza di circolazione del complesso e della capacità di trazione della motrice.
3. Gli abbinamenti di veicoli che, singolarmente o nel complesso, superino i limiti stabiliti dagli articoli 61 o 62 del codice sono consentiti, a seguito di visita e prova da effettuarsi presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nel rispetto delle condizioni previste al comma 6, dell'appendice III al presente titolo con esclusione delle lettere b), e) ed f) dello stesso comma, nonché delle altre prescrizioni riguardanti i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, ivi comprese quelle dettate in proposito dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. L'autorizzazione alla circolazione del complesso deve essere annotata sulla carta di circolazione del rimorchio o del semirimorchio con le modalità dettate dalle prescrizioni predette.
APPENDICE III
Art. 219 (Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione. procedure per l'agganciamento dei veicoli)
1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile è limitato dal rapporto tra la massa complessiva a pieno carico del rimorchio e la massa complessiva a pieno carico della motrice, costituenti un complesso di veicoli. Detto rapporto, arrotondato ai 100 kg, non deve superare:
a) 1,45 se il complesso di veicoli è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico; b) 0,8 se il complesso di veicoli non è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico. Per le autovetture, per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e per le autocaravan, in ogni caso, il valore della massa rimorchiabile non può essere superiore al valore della tara (massa del veicolo in ordine di marcia più il conducente) di tali veicoli; c) 0,5 nei casi in cui il veicolo trainato non sia provvisto di dispositivo di frenatura.
2. Per gli autoarticolati i valori massimi di cui sopra si riferiscono al rapporto tra la massa massima sugli assi del semirimorchio e la tara del trattore aumentata del carico massimo gravante sulla ralla. Per massa rimorchiabile del trattore si deve comunque intendere la massa complessiva a pieno carico del semirimorchio.
3. Non è ammesso il traino di veicoli privi di idonei dispositivi di frenatura, qualora prescritti, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, del codice.
4. Per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, il valore della massa rimorchiabile e le relative prove sono stabiliti secondo le norme previste dall'appendice I al titolo I.
5. Le prove per la determinazione della massa rimorchiabile, da effettuarsi a pieno carico, sono dirette ad accertare:
a) che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore all'8%; b) che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocità che non differisca più del 10% dalla velocità corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore, con il rapporto più elevato della trasmissione, su pendenza non inferiore all'1%; l'accertamento può essere effettuato verificando che l'accelerazione media su strada piana non sia inferiore a 0,1 m/secq, nel campo di utilizzazione del rapporto più alto della trasmissione fra i regimi di coppia massima e di potenza massima. Qualora nella prova, per qualsiasi motivo, compresa l'eventuale presenza di limitatori di velocità approvati dalla Direzione generale della M.C.T.C., il regime di velocità massima non sia superiore almeno del 7% a quello di potenza massima del motore, la prova sarà limitata al regime di velocità massima ridotta del 7%; c) l'accertamento di cui alla lettera b) non si effettua nel caso degli autoarticolati, autosnodati, autotreni e filotreni per i quali sia verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa totale del complesso non sia inferiore a 5,88 kW/t.
6. Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio è necessario che:
a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili tra loro; b) siano verificate le condizioni di inscrivibilità in curva previste dall'articolo 217; c) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro; d) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e d'illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili tra loro; e) le dimensioni dei singoli veicoli o del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'articolo 61 del codice, fatta eccezione per i veicoli adibiti al trasporto di veicoli, di containers e di animali vivi di cui all'articolo 10, comma 3, lettere d), e) e g) del codice, quando per tali veicoli non ricorra l'obbligo dell'autorizzazione alla circolazione ai sensi del comma 6 dello stesso articolo; f) le masse dei singoli veicoli o del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'articolo 62 del codice; g) siano osservati tutti i vincoli prescritti dalla normativa sul trasporto di merci in generale e di merci pericolose in generale, quando si tratti di veicoli a ciò destinati.
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