| tocca a tutti......e diventa come per le auto....... non si capisce bene se possono fare le revisioni dei rimorchi anche i centri privati, se così non fosse prevedo problemi.....
Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai veicoli con una velocità di progetto superiore a 25 km/h, appartenenti alle seguenti categorie, come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, dal Regolamento UE n. 167 /2013 e dal Regolamento UE n. 168/2013: a) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi non più di otto posti a sedere, oltre al posto a sedere del conducente - veicoli della categoria Ml; b) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi più di otto posti a sedere, oltre al posto a sedere del conducente - veicoli delle categorie M2 e M3; c) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci, aventi una massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate - veicoli della categoria Nl; d) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci, aventi una massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate - veicoli delle categorie N2 eN3; e) rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o persone, nonché per l'alloggiamento di persone - veicoli delle categorie 01, 02, 03 e 04; f) ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli - veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e; b, T2b, T3b, T4b e T5, utilizzati principalmente sulle strade pubbliche, con una velocità massima di progetto superiore a 40 Km/h; h) veicoli atipici di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i veicoli ad uso speciale per il trasporto di attrezzature per circhi e giostre, con una velocità massima di progetto non superiore a 40 km/h, immatricolati nel territorio nazionale e che operano solo nel territorio italiano. 3. Per le macchine agricole e operatrici, ad esclusione dei veicoli indicati al comma 1, lettera g), si applicano le disposizioni adottate a norma del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 20 maggio 2015. 4. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano le disposizioni adottate a norma del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009.
Art. 16 Entrata in vigore e disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, si applicano a decorrere dal 20 maggio 2018. 2. Gli impianti e le apparecchiature utilizzate per l'effettuazione della revisione, non conformi a quanto previsto dall'articolo 11, possono essere utilizzate fino alla emanazione di nuove disposizioni dell'autorità competente, da adottarsi entro il 20 maggio 2023. 3. Salvo l'emanazione di nuove disposizioni da parte dell'autorità competente, i requisiti di cui all'Allegato V si applicano a partire dal 1° gennaio 2023.
|