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| Ti ringrazio Sergio, la regola del rapporto di traino la conosco, ma io so che riguarda le masse massime tecnicamente ammesse, no? http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri...995L0048:it:NOTCITAZIONE 3.3. Massa rimorchiabile e carico verticale statico sul gancio di traino.
3.3.1. La massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa è quella dichiarata dal costruttore.
3.3.1.1. La massa rimorchiabile del veicolo destinato a trainare un rimorchio munito di freno di servizio. (Ai fini del computo della massa rimorchiabile, non saranno prese in considerazione eventuali eccedenze rispetto alla massa massima a pieno carico tecnicamente ammessa del veicolo di cui alla voce 3.2.3.1).
3.3.1.1.1. La massa massima rimorchiabile ammessa del veicolo è il valore minore delle seguenti masse:
a) la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa in base alla costruzione del veicolo e/o alla resistenza del gancio di traino di carico,
oppure
b) la massa massima tecnicamente ammessa del veicolo trainante (veicolo a motore), o, per i veicoli fuori strada definiti alla direttiva 70/156/CEE, quella messa può essere aumentata di 1,5 volte.
3.3.1.1.2. La massa massima tecnicamente ammessa del rimorchio non deve tuttavia in alcun caso superare i 3 500 kg.
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