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| Appendice III - Art. 219 (Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione. Procedure per l'agganciamento dei veicoli) Appendice III Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
APPENDICE AL TITOLO III APPENDICE III ART. 219 (VALORE MASSIMO DELLA MASSA RIMORCHIABILE E SUA DETERMINAZIONE. PROCEDURE PER L'AGGANCIAMENTO DEI VEICOLI)
1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile è limitato dal rapporto tra la massa complessiva a pieno carico del rimorchio e la massa complessiva a pieno carico della motrice, costituenti un complesso di veicoli. Detto rapporto, arrotondato ai 100 kg, non deve superare:
a) 1,45 se il complesso di veicoli è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico; b) 0,8 se il complesso di veicoli non è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico. Per le autovetture, per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e per le autocaravan, in ogni caso, il valore della massa rimorchiabile non può essere superiore al valore della tara (massa del veicolo in ordine di marcia più il conducente) di tali veicoli; c) 0,5 nei casi in cui il veicolo trainato non sia provvisto di dispositivo di frenatura.
Questa e la normativa di aggancio . Il punto B è stato modificato nel tuo caso dovrebbe valere il punto C
Un salto in motorizzazione con le carte di circolazione dei due veicoli lo farei per la massima tranquillità.
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