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Art. 17 Legge 449/ del 27/12/1997 (legge finanziaria 1998)
Disposizioni tributarie in materia di veicoli
(omissis)
10) A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43.
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Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1988 n. 43
Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art.1, comma 1, della L.4 ottobre 1986, n.657. (NOTA REDAZIONALE: "Il presente decreto e' stato abrogato dall'art. 68, primo comma del DLG 13/04/99 n. 112 salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59 del medesimo DLG. Inoltre tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del DLG 09/07/97, n. 237.")
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 1988 - Nota: S. O. n.2
Articolo 67 - Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette.
In vigore dal 2 gennaio 1992
Modificato da: Decreto-legge del 30/12/1991 n. 417 Articolo 3
questo però tratta di rimborsi ai concessionari a causa di squilibri gestionali, niente che abbia a che vedere con la tassa di possesso1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva
dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro, delle imposte
ipotecarie e catastali, dell'imposta sulle successioni e donazioni,
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle
imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti
doganali e di ogni altro diritto o accessorio la cui riscossione e'
demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle
concessioni governative nonche' alla riscossione delle pene pecuniarie,
delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalita' relativi ai
predetti tributi.
2. La riscossione coattiva e' effettuata secondo le seguenti modalita':
a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento,
rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini
di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente
forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla
riscossione coattiva a sensi dell'art. 11, terzo comma, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione
delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la
riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'articolo 63, comma 1;
i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile;
b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e
criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la
compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale
obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonche' gli adempimenti
contabili a carico degli agenti della riscossione;
c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorieta' dei ruoli e li
consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia
ricevuta, affinche' lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del
non riscosso come riscosso. L'intendente di finanza trasmette copia del
frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per
i relativi controlli.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai crediti indicati al
comma 1, comprese le eventuali spese di esecuzione, i cui termini di
pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
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art. 23 D.L. 504 DEL 30/12/1992
Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario.
Testo: in vigore dal 01/01/1993
Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario
1. A decorrere dal 1› gennaio 1993 alle regioni a statuto
ordinario, gia' titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito
dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive
modificazioni, con riferimento ai pagamenti effettuati dall'anzidetta
data, sono attribuite:
a) l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U.
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.
39 e successive modificazioni;
b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore
diesel, istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito,con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 e successive
modificazioni;
c) la tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano,
istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362 e successive modificazioni.
2. I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente la
denominazione di tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale
regionale e tassa speciale regionale e si applicano ai veicoli ed agli
autoscafi, soggetti nelle regioni a statuto speciale ai corrispondenti
tributi erariali in esse vigenti, per effetto della loro iscrizione nei
rispettivi pubblici registri delle provincie di ciascuna regione a statuto
ordinario, come previsto dall'articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28
febbraio 1983 n. 53 e successive modifiche. La tassa automobilistica
regionale si applica altresi' ai ciclomotori, agli autoscafi, diversi da
quelli da diporto, non iscritti nei pubblici registri ed ai motori
fuoribordo applicati agli stessi autoscafi, che appartengono a soggetti
residenti nelle stesse regioni.
Sono comprese nel suddetto tributo regionale
anche le tasse fisse previste dalla legge 21 maggio 1955, n. 463 e
successive modificazioni*.
3. Dall'ambito di applicazione del presente capo e' esclusa la disciplina
concernente la tassa automobilistica relativa ai veicoli ed autoscafi in
temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme
statali che regolano la materia.
4. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il gettito
derivante dalla addizionale del 5 per cento istituita con l'articolo 25 della
legge 24 luglio 1961, n. 729 e quello relativo alla tassa speciale
erariale annuale istituita con l'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio
1991, n. 151, convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991, n. 202.
5. Sono a carico delle regioni i rimborsi relativi ai tributi
regionali di cui al precedente comma 1. Le istanze vanno prodotte ai
competenti uffici della regione che disporranno il rimborso, ferma restando
la competenza delle Intendenze di Finanza per i tributi erariali.
ART. 24 D.L. 504 DEL 30/12/1992
Poteri delle regioni.
Testo: in vigore dal 01/01/1993
Poteri delle regioni
1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione puo'
determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui
all'articolo 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio
successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura
compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti
nell'anno precedente.
2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto ciascuna regione,
nel determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui
all'articolo 23 nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento degli
importi vigenti nell'anno precedente, dovra' considerare come base di
calcolo, per ogni tributo regionale, rispettivamente l'ammontare
complessivo della tassa automobilistica, gli importi della soprattassa annuale
e quelli della tassa speciale erariali vigenti alla data del 31 dicembre
1992.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando
le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti
indicati nel comma 2, un diverso ammontare, l'importo dei tributi
regionali viene determinato per la soprattassa annuale e la tassa speciale
nella misura prevista per i corrispondenti tributi erariali nelle regioni a
statuto speciale alla data del 31 dicembre 1992 e per la tassa
automobilistica nel complessivo importo dovuto per il tributo erariale vigente
alla suddetta data e per il tributo regionale nella misura vigente alla
stessa data o nella misura diversa determinata da ciascuna regione entro il
10 novembre 1992, ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158
e successive modifiche.
4. Restano validi fino alla scadenza i pagamenti, effettuati entro il 31
dicembre 1992, relativi alla tassa automobilistica erariale e regionale, alla
soprattassa annuale e alla tassa speciale erariali, vigenti a tale data. A
tali pagamenti si applicano le modalita' ed i criteri di ripartizione tra lo
Stato e le regioni a statuto ordinario vigenti fino alla data del 31 dicembre
1992, anche con riferimento alle attivita' di recupero e rimborso dei
relativi importi.
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L.463/55 Cliccare quìTasse fisse, o meno, in questo link sono coperte da omissis, se qualcuno ha voglia di cercarsele...
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Io penso che dal momento che lo Stato chiama sempre "tassa automobilistica" quello che viene usualmente definito "bollo", ed essendo questa una "tassa sul possesso" già da un pò di tempo (fu l'ultimo Governo Fanfani a modificare lo status della "tassa automobilistica" da tassa di circolazione a tassa di possesso o ricordo male?) per le Regioni, come quella in cui risiedo, che non hanno modificato sostanzialmente la norma al momento del recepimento la "tassa automobilistica regionale" rimane una tassa sul possesso.
p.s. la prima "tassa automobilistica" in Italia venne istituita con la Legge 318 del 22/07/1897.