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Bollo/Tassa di circolazione: facciamo chiarezza

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pstgni62
view post Posted on 14/11/2011, 01:43




:schumi:

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Art. 17 Legge 449/ del 27/12/1997 (legge finanziaria 1998)

Disposizioni tributarie in materia di veicoli



(omissis)

10) A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43.

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Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1988 n. 43

Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art.1, comma 1, della L.4 ottobre 1986, n.657. (NOTA REDAZIONALE: "Il presente decreto e' stato abrogato dall'art. 68, primo comma del DLG 13/04/99 n. 112 salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59 del medesimo DLG. Inoltre tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del DLG 09/07/97, n. 237.")

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 1988 - Nota: S. O. n.2


Articolo 67 - Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette.

In vigore dal 2 gennaio 1992

Modificato da: Decreto-legge del 30/12/1991 n. 417 Articolo 3 questo però tratta di rimborsi ai concessionari a causa di squilibri gestionali, niente che abbia a che vedere con la tassa di possesso



1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva
dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro, delle imposte
ipotecarie e catastali, dell'imposta sulle successioni e donazioni,
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle
imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti
doganali e di ogni altro diritto o accessorio la cui riscossione e'
demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle
concessioni governative nonche' alla riscossione delle pene pecuniarie,
delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalita' relativi ai
predetti tributi.
2. La riscossione coattiva e' effettuata secondo le seguenti modalita':
a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento,
rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini
di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente
forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla
riscossione coattiva a sensi dell'art. 11, terzo comma, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione
delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la
riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'articolo 63, comma 1;
i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile;
b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e
criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la
compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale
obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonche' gli adempimenti
contabili a carico degli agenti della riscossione;
c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorieta' dei ruoli e li
consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia
ricevuta, affinche' lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del
non riscosso come riscosso. L'intendente di finanza trasmette copia del
frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per
i relativi controlli.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai crediti indicati al
comma 1, comprese le eventuali spese di esecuzione, i cui termini di
pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.

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art. 23 D.L. 504 DEL 30/12/1992
Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario.
Testo: in vigore dal 01/01/1993
Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario
1. A decorrere dal 1› gennaio 1993 alle regioni a statuto
ordinario, gia' titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito
dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive
modificazioni, con riferimento ai pagamenti effettuati dall'anzidetta
data, sono attribuite:
a) l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U.
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.
39 e successive modificazioni;
b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore
diesel, istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito,con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 e successive
modificazioni;
c) la tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano,
istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362 e successive modificazioni.
2. I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente la
denominazione di tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale
regionale e tassa speciale regionale e si applicano ai veicoli ed agli
autoscafi, soggetti nelle regioni a statuto speciale ai corrispondenti
tributi erariali in esse vigenti, per effetto della loro iscrizione nei
rispettivi pubblici registri delle provincie di ciascuna regione a statuto
ordinario, come previsto dall'articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28
febbraio 1983 n. 53 e successive modifiche. La tassa automobilistica
regionale si applica altresi' ai ciclomotori, agli autoscafi, diversi da
quelli da diporto, non iscritti nei pubblici registri ed ai motori
fuoribordo applicati agli stessi autoscafi, che appartengono a soggetti
residenti nelle stesse regioni. Sono comprese nel suddetto tributo regionale
anche le tasse fisse previste dalla legge 21 maggio 1955, n. 463 e
successive modificazioni*
.
3. Dall'ambito di applicazione del presente capo e' esclusa la disciplina
concernente la tassa automobilistica relativa ai veicoli ed autoscafi in
temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme
statali che regolano la materia.
4. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il gettito
derivante dalla addizionale del 5 per cento istituita con l'articolo 25 della
legge 24 luglio 1961, n. 729 e quello relativo alla tassa speciale
erariale annuale istituita con l'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio
1991, n. 151, convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991, n. 202.
5. Sono a carico delle regioni i rimborsi relativi ai tributi
regionali di cui al precedente comma 1. Le istanze vanno prodotte ai
competenti uffici della regione che disporranno il rimborso, ferma restando
la competenza delle Intendenze di Finanza per i tributi erariali.

ART. 24 D.L. 504 DEL 30/12/1992
Poteri delle regioni.
Testo: in vigore dal 01/01/1993
Poteri delle regioni
1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione puo'
determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui
all'articolo 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio
successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura
compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti
nell'anno precedente.
2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto ciascuna regione,
nel determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui
all'articolo 23 nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento degli
importi vigenti nell'anno precedente, dovra' considerare come base di
calcolo, per ogni tributo regionale, rispettivamente l'ammontare
complessivo della tassa automobilistica, gli importi della soprattassa annuale
e quelli della tassa speciale erariali vigenti alla data del 31 dicembre
1992.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando
le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti
indicati nel comma 2, un diverso ammontare, l'importo dei tributi
regionali viene determinato per la soprattassa annuale e la tassa speciale
nella misura prevista per i corrispondenti tributi erariali nelle regioni a
statuto speciale alla data del 31 dicembre 1992 e per la tassa
automobilistica nel complessivo importo dovuto per il tributo erariale vigente
alla suddetta data e per il tributo regionale nella misura vigente alla
stessa data o nella misura diversa determinata da ciascuna regione entro il
10 novembre 1992, ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158
e successive modifiche.
4. Restano validi fino alla scadenza i pagamenti, effettuati entro il 31
dicembre 1992, relativi alla tassa automobilistica erariale e regionale, alla
soprattassa annuale e alla tassa speciale erariali, vigenti a tale data. A
tali pagamenti si applicano le modalita' ed i criteri di ripartizione tra lo
Stato e le regioni a statuto ordinario vigenti fino alla data del 31 dicembre
1992, anche con riferimento alle attivita' di recupero e rimborso dei
relativi importi.

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*L.463/55 Cliccare quì
Tasse fisse, o meno, in questo link sono coperte da omissis, se qualcuno ha voglia di cercarsele...

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Io penso che dal momento che lo Stato chiama sempre "tassa automobilistica" quello che viene usualmente definito "bollo", ed essendo questa una "tassa sul possesso" già da un pò di tempo (fu l'ultimo Governo Fanfani a modificare lo status della "tassa automobilistica" da tassa di circolazione a tassa di possesso o ricordo male?) per le Regioni, come quella in cui risiedo, che non hanno modificato sostanzialmente la norma al momento del recepimento la "tassa automobilistica regionale" rimane una tassa sul possesso.

p.s. la prima "tassa automobilistica" in Italia venne istituita con la Legge 318 del 22/07/1897.

 
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view post Posted on 14/11/2011, 11:07
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Roulottista

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L'argomento è un ginepraio, perché la tassa automobilistica è denominata "regionale", ma la corte costituzionale ha sentenziato (296/2003) che dal momento che la prima istituzione della tassa è statale e non vi è mai stato un conferimento originario di potere legislativo sull'argomento, le regioni avrebbero un margine ristretto di autonomia, legato alla gestione amministrativa e alla determinazione (in parte) delle tariffe.
Quindi il fatto che sia legittimamente possibile considerarla tassa di possesso da una parte e di circolazione in un'altra è (a mio modesto parere) piuttosto opinabile... tuttavia dal momento che per 30 euro all'anno è impensabile sollevare un giudizio incidentale di legittimità costituzionale, ci conviene fare quello che è scritto nelle rispettive leggi regionali.
 
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pstgni62
view post Posted on 14/11/2011, 14:08




Perfettamente daccordo, la "tassa" è sempre e comunque statale, semplicemente lo Stato ha "demandato" alle Regioni a statuto odinario le funzioni "amministrative", insieme alla possibilità di stabilire l'importo di una quota della tassa stessa.
E parrebbe che la Regione Lombardia sia andata ben oltre quanto concesso dallo Stato con la L. 449/97....
 
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Klanni
view post Posted on 14/11/2011, 15:29




Questo e' il clima che auspico e ringrazio con stima pstgni62 e strednikov per i loro interventi e per l'impegno profuso in quanto si evince il loro lavoro
nel ricercare di "sbiturare la matassa" .
Detta in parole povere, di fronte ad interventi cosi' competenti e privi di riferimenti personali; chino il capo e riprendo la vanga.

Non biasimo me stesso credetemi, ma la ricerca che hanno effettuato loro a fronte delle mie supposizioni; benche' a mio parere siano supportate da una buona dose di
"ragione popolare"; essendo le loro basate su dati concreti e riflessioni fatte sulla base di decreti e leggi approvate dallo stato, che cmq siamo noi; mi inducono a riflettere ed a sforzarmi di capire al di la delle beghe e di talune posizioni prive di costrutto.

Quindi vi ringrazio per gli interventi che spero vogliate continuare a fare se reputaste opportuno chiarire a favore di tutti noi; condividendo un passo per il quale sono d'accordo:
L'inutilita' di sollevare un giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'argomento in essere.

Chiunque di voi come me a gennaio, che la rula sia nel parcheggio o circoli; paghera'
la sua tassa anche perche' io vorrei sperare vivamente di usarla.
Rimane pero' l'esigenza per noi popolo Italiano che e' quella di capire e di sforzarsi un po' a riflettere prima di delegare.
Non voglio strumentalizzare la discussione visto che non e' mia intenzione; ma qualche giorno fa, alla motorizzazione nella quale mi sono recato per prenotare il collaudo al gancio appena installato; ho potuto seguire una conversazione nella quale si disquisiva ancora sulla necessita' di trascrivere o meno, il passaggio di un rimorchio inferiore ai 35Q al PRA.
Il piu' acceso sostenitore della tesi del registro di propieta'; era l'impiegato della motorizzazione civile.
Non e' ancora venuto il momento della totale fiducia e della delega ad alcuno che non sia il nostro DNA.
Reputo la rete utile per questo

Klanni

Edited by Klanni - 14/11/2011, 16:38
 
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view post Posted on 19/12/2011, 16:58
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Roulottista esperto

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CITAZIONE (kurt62 @ 31/3/2011, 13:45) 
No, nell'archivio ACI risulta.
Ma allo sportello mi han detto che è da pagre ed al telefono invece no...
inoltre mi han detto che non esistono iscrizioni d'epoca per le roulotte come non esistono per le moto... :( :( (quando io di moto storiche ne ho avute due!)...
e che non posso stargarla perchè altrimenti sono costretto a demolirla... :wacko: :wacko:
Bel servizio al cittadino eh?
Kurt

grazie all'intervento di un avvocato umbro, è stato fatto un po' di ordine sul discorso "d'epoca". Intanto perchè un ente privato come l'ASI non può arrogarsi il diritto di determinazione sull'interesse storico o meno di un'auto (quelle tra i 20 e i 30 anni per capirci) mentre è stato dimostrato dallo stesso avvocato (è su un blog e ogggetto di molte discussioni su forum!) che il bollo non è più dovuto per veicoli di oltre 30 anni, per un fatto istituzionalmente riconosciuto (me lo hanno spiegato ma sono un po' duro in quel campo...).
La domanda che ne segue allora è: è dovuto il bollo per le caravan di più di 30 anni?

hai più esperti della rete l'onere della ricerca sul web......

grazie :fonzie:
 
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gagliaudo
view post Posted on 22/12/2011, 00:18




Se qualcuno di genova riesce a contattare direttamente l'Associazione Italiana Trasporti d'Epoca con sede a SAMPIERDARENA magari una risposta la si potrebbe avere. Loro di normative sui rimorchi se ne dovrebbero intendere di sicuro.



www.trasportidepoca.it/contatti.html
 
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enec
view post Posted on 22/12/2011, 08:00




CITAZIONE (jhonlandis @ 19/12/2011, 16:58) 
........La domanda che ne segue allora è: è dovuto il bollo per le caravan di più di 30 anni?

hai più esperti della rete l'onere della ricerca sul web......

grazie :fonzie:

:thankyou:
Leggo solo ora e penso che si debba approfondire.


:fonzie:
 
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view post Posted on 22/12/2011, 08:14
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Gitano allo stato puro

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da me all'aci hanno detto che dopo i 30 anni si può pagare la tassa di circolazione invece di quella di possesso

per cui tassa di circolazione 25€

tassa di possesso 19€

:wacko:
continuo con quella di possesso :shifty:
 
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enec
view post Posted on 22/12/2011, 08:34




CITAZIONE (supersimbol2 @ 22/12/2011, 08:14) 
da me all'aci hanno detto che dopo i 30 anni si può pagare la tassa di circolazione invece di quella di possesso

per cui tassa di circolazione 25€

tassa di possesso 19€

:wacko:
continuo con quella di possesso :shifty:

Mi sa che ti hanno detto una ca...ta!!!
:blink:
Per le auto d'epoca(30 anni) c'è un abbattimento della tassa di possesso del 50%, mi viene proprio voglia di domandare all'ufficio Bolli auto della mia regione se la riduzione vale anche per i rimorchi.........

:unsure:
 
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view post Posted on 22/12/2011, 09:35
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Gitano allo stato puro

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CITAZIONE (enec @ 22/12/2011, 08:34) 
CITAZIONE (supersimbol2 @ 22/12/2011, 08:14) 
da me all'aci hanno detto che dopo i 30 anni si può pagare la tassa di circolazione invece di quella di possesso

per cui tassa di circolazione 25€

tassa di possesso 19€

:wacko:
continuo con quella di possesso :shifty:

Mi sa che ti hanno detto una ca...ta!!!
:blink:
Per le auto d'epoca(30 anni) c'è un abbattimento della tassa di possesso del 50%, mi viene proprio voglia di domandare all'ufficio Bolli auto della mia regione se la riduzione vale anche per i rimorchi.........

:unsure:

a me hanno detto che va segnalato al pra che il mezzo ha 30 anni ( ma non dovrebbero farlo loro in automatico????) in modo che si blocchi la richiesta automatica del pagamento della tassa di proprietà e venga inserita la tassa di circolazione :wacko:
 
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enec
view post Posted on 22/12/2011, 09:53




CITAZIONE (supersimbol2 @ 22/12/2011, 09:35) 
a me hanno detto che va segnalato al pra che il mezzo ha 30 anni ( ma non dovrebbero farlo loro in automatico????) in modo che si blocchi la richiesta automatica del pagamento della tassa di proprietà e venga inserita la tassa di circolazione :wacko:

Fatta eccezione per la Lombardia, la ex tassa di circolazione divenne di possesso, per cui, circolavi o non circolavi, si era tenuti a pagarla, questo per tutti i veicoli.
Relativamente alla riduzione in automatico del pagamento, ho da dire che "siamo in Italia" e quindi "se non me la chiedi non te la do".

:woot:



Sulla competenza, dovrebbe essere dell'"Ufficio bolli e tasse" della tua Regione (che è collegato non tanto con il PRA(*), bensì con l'Ufficio delle Entrate)

(*) aggiungo che tra PRA e Motorizzazione c'è poca comunicazione, da quì "le cartelle pazze" per bolli non pagati, in quanto presso la Motorizzazione si può trascrivere la variazione di intestazione del veicolo senza essere legittimo proprietario e/o possessore, mentre al PRA ciò non è ammesso.

:wacko:
 
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pstgni62
view post Posted on 22/12/2011, 23:30




Legge 342/2000

Art. 63.

(Tasse automobilistiche per particolari
categorie di veicoli)

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

 
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enec
view post Posted on 23/12/2011, 11:12




CITAZIONE (pstgni62 @ 22/12/2011, 23:30) 
Legge 342/2000

Art. 63.

(Tasse automobilistiche per particolari
categorie di veicoli)

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

Quindi, in ultima analisi conviene pagare in silenzio la tassa di possesso o circolazione che sia!!!

:cry:
 
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view post Posted on 24/12/2011, 00:07
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Roulottista esperto

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l'Avvocato di cui ho sentito e letto il blog, della zona umbra, deduce che per via di una postilla il bollo comunque non è dovuto per i mezzi di oltre 30 anni. devi dichiararlo con un AR (non ricordo se al PRA o all'uff.entrate o altro ente dello stato)e dato il numero elevato di obiezioni non sollevano più il problema per non scatenare una presa di coscienza generalizzata. So pure che tutti gli affiliati ASI cercano di non pubblicizzare una situazione che se diffusa al grande pubblico rischierebbe di fargli rinegoziare i privilegi.

questo ho inteso, ma non sono molto pratico di quste faccende formali!
 
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pstgni62
view post Posted on 24/12/2011, 01:03




L'ASI non "individua" i rimorchi, la FMI nemmeno.
I rimorchi il bollo lo pagano.
Sempre.
Tranne quelli per "trasporto cose" perchè il loro "bollo" è (sarebbe) integrato in quello del veicolo trattore, ma solo quando questo è un autocarro.
I veicoli "per uso professionale" (p.e. autocarri) posseduti a scopo "collezionistico", dopo il trentesimo anno, per non pagare il bollo devono comunicare tale loro situazione per poter essere esentati dal pagamento nel caso non circolano o per poter pagare cifra agevolata in caso di "circolazione". Se utilizzati a scopo "professionale" pagano quanto dovuto in base alle loro caratteristiche esattamente come i veicoli analoghi più "giovani".
Autovetture e motocicli ultratrentennali (ultraventennali in Lombardia, e solo lì) non pagano se non circolano, pagano "agevolato" se circolano.
ASI ed FMI "servono" per i veicoli ultraventennali, ma non ultratrentennali, quando si parla di bollo/tassa di possesso/tassa di circolazione.
Oltre il trentesimo anno non servono più. Ma solo per quello. Per tutto il resto (immatricolare un veicolo storico radiato o importato, "certificare" la storicità/particolarità, ecc.) continuano ad essere utili, dipende dall'uso che se ne vuol fare.
Nothing else. :rolleyes:
 
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293 replies since 27/6/2005, 17:19   53657 views
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