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finalmente mi ha risposto la Regione Marche. incollo il messaggio: Buongiorno, si comunica che dal 1° Gennaio 2000, la tassa dovuta per i rimorchi trasporto cose è stata soppressa e, pertanto, i normali rimorchi e semirimorchi per trasporto cose e trasporto specifico non sono soggetti alla tassa automobilistica in quanto l'onere ricade sull'elemento trainante. Le lasciamo alcuni riferimenti normativi: - art. 6, comma 22, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, Circolare del Ministero delle Finanze n. 2 del 15.01.2001, - Circolare del Ministero delle Finanze n. 12 del 31.01.2001. Cordiali Saluti. Per la REGIONE MARCHE Servizio Assistenza Tassa Automobilistica Operatore Tassa Automobilistica: 499 OOHHH....finalmente un organo autorevole ha dipanato la matassa del pagamento della tassa automobilistica dei rimorchi trasporto cose nelle Marche ( una delle poche non convenzionate con l'Aci ed avere l'opportunità di usufruire del servizio BolloNET) perchè in rete, precisamente nel portale Regionale Marche, la questione è dubbia..... ora però rimane la domanda iniziale....la differenza??? Saluti |