Wilk Stern |
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| finalmente mi ha risposto la Regione Marche. incollo il messaggio:
Buongiorno, si comunica che dal 1° Gennaio 2000, la tassa dovuta per i rimorchi trasporto cose č stata soppressa e, pertanto, i normali rimorchi e semirimorchi per trasporto cose e trasporto specifico non sono soggetti alla tassa automobilistica in quanto l'onere ricade sull'elemento trainante. Le lasciamo alcuni riferimenti normativi: - art. 6, comma 22, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, Circolare del Ministero delle Finanze n. 2 del 15.01.2001, - Circolare del Ministero delle Finanze n. 12 del 31.01.2001. Cordiali Saluti.
Per la REGIONE MARCHE Servizio Assistenza Tassa Automobilistica Operatore Tassa Automobilistica: 499
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