quanto sopra riportato in 3 righe è previsto
dall'art. 167 del nuovo codice della strada.
le parti che ci riguardano sono evidenziate sotto:
CITAZIONE
Art. 167 - Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 39,00 a euro 159,00, se l'eccedenza non supera 1t;
b) da euro 80,00 a euro 318,00, se l'eccedenza non supera le 2 t;
c) da euro 159,00 a euro 639,00, se l'eccedenza non supera le 3 t;
d) da euro 398,00 a euro 1.596,00, se l'eccedenza supera le 3 t.
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.
4. [omissis]
5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2.
6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso.
7. [omissis]
8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
9. [omissis]
10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.
11. [omissis]
12. [omissis]
13. [omissis]
i commi 1, 2 e 3 indicano le sanzioni e come applicarle.
Il comma 5 definisce per gli autotreni (quindi vale per noi) la percentuale di tolleranza dell'eccedenza di massa pari al 5%
Il comma 6 sancisce che per gli autotreni la sanzione deve essere applicata anche se uno solo dei veicoli supera la massa massima riportata sul libretto + 5% del singolo veicolo.
il comma 8 é quello del bonus; dice che la massa massima + il 5% deve essere
arrotondata ai 100 Kg superioriquindi:
La massa a pieno carico della mia roulotte é 1300 Kg
+5% diventa 1365 Kg
arrotontata ai 100 Kg superiori diventa 1400 Kg
risultato 100 Kg di "bonus"qualcuno potrebbe essere anche più fortunato
massa a pieno carico1350 Kg
+5% diventa 1417,5 Kg
arrotontata ai 100 Kg superiori diventa 1500 Kg (+150 Kg)
il comma 10 però limita ad un massimo del 10%, quindi 1485
risultato 135 Kg di "bonus" senza aver problemi.
e qualcuno meno fortunato:
massa a pieno carico 950 Kg
+5% diventa 97,5 Kg
arrotontata ai 100 Kg superiori diventa 1000 Kg
risultato 50 Kg di "bonus"