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Delucudazioni: differenza tra appendice e rimorchio

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view post Posted on 5/2/2009, 22:46
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Stanziale

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Mariano Comense (CO)

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Scusate la mia terribile ignoranza sull'argomento, ma mi spiegate la differenza basilare tra carrello appendice e carrello rimorchio? Se nn erro il 1 nn è targato, il 2 si, ma in sostanza, vantaggi e differenze? Grazie, Maurizio
 
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Toxe
view post Posted on 6/2/2009, 00:23




Allora, i carrelli appendice hanno solitamente portate minori dei rimorchi e comunque:

Appendice:

-non ha targa propria, solo la ripetitrice della macchina (quella gialla)
-va segnato sul libretto della macchina previa revisione alla motorizzazione (soltanto l' si può fare)
-non avendo targa non necessita di assicurazione per il rischio statico
-ogni volta che revisioni la macchina devi averlo agganciato
-quando lo vendi devi riaggiornare il libretto della trainante

Rimorchio:

-ha targa propria e la targa gialla che ripete quella della vettura
-se lo lasci in ambiente pubblico necessita di assicurazione (25 euri circa)
-è indipendente dall'auto, lo agganci e via
-ha revisione indipendente (ma soltanto prima del 1997)

Io preferisco il rimorchio per più motivi....
 
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wwwsuppoit
view post Posted on 6/2/2009, 02:00




auguri se ci capite qualcosa :P :P :P Rimorchi leggeri – Definizione e categorie
Come specificato in fase introduttiva, vengono tecnicamente definiti “leggeri” i rimorchi omologati con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 kg. e dotati, quanto meno quelli con massa totale superiore a 750 kg., di dispositivi di frenatura ad inerzia.
Questi veicoli si differenziano sostanzialmente dai rimorchi aventi massa totale superiore a 3500 kg. per le soluzioni tecniche adottate nella loro costruzione e per il sistema di frenatura che impone l’impiego di un diverso tipo di motrice per il loro traino. I rimorchi di massa totale superiore a 3500 kg. sono infatti equipaggiati di dispositivi di frenatura ad aria e sistema abs e devono pertanto essere agganciati a motrici con dotazioni specifiche.

Il legislatore, per contro, definisce (art. 116 del Codice della Strada) il rimorchio leggero quello con massa complessiva a pieno carico fino a 750 kg. Questa indicazione ha fondamentale rilevanza in taluni casi di abbinamento del rimorchio a determinati tipi di motrice per la categoria di patente di guida necessaria.

Per nostra semplicità espositiva si è tuttavia preferito includere nella categoria dei “rimorchi leggeri” tutti quelli omologati con massa complessiva a pieno carico entro il limite di legge consentito di 3500 kg.

Da un punto di vista strettamente normativo, i rimorchi sono poi classificati in distinte categorie definite dalla direttiva n. 70/156/CEE e riconosciute a livello internazionale.

Rimorchi di categoria O1 con massa complessiva a pieno carico fino a 750 kg.
Rimorchi di categoria O2 con massa complessiva a pieno carico oltre 750 kg. e fino a 3500 kg.


Un’ulteriore distinzione dei rimorchi, in riferimento al loro uso e per gli aspetti normativi specifici, permette di evidenziare le seguenti principali sub-categorie.

> Carrelli appendice
> Rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive (rimorchi T.A.T.S.)
> Rimorchi per trasporto cose in genere
> Rimorchi per usi speciali e per impieghi specifici (esclusi rimorchi T.A.T.S.)
> Telai montati per rimorchi da carrozzare


Carrelli appendice

Il carrello appendice, come definito nell’ultimo comma dell’art. 54 del Codice della Strada, costruibile ad un solo asse, è destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili. Il suo uso deve essere di tipo privato e non professionale e non può essere adibito al trasporto di merci per conto terzi.

Il carrello appendice non è soggetto ad autonoma immatricolazione ma deve essere abbinato ad uno specifico veicolo trattore annotando sulla carta di circolazione di quest’ultimo i dati identificativi del carrello stesso. Questa operazione deve essere effettuata presso gli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile), presentando fisicamente alla verifica entrambi i veicoli.

I carrelli appendice si distinguono nella seguenti sotto categorie in relazione alle loro dimensioni, alle masse massime ammissibili nonché alla massa a vuoto del veicolo trattore.

1° categoria : carrello con lunghezza massima di 2,00 m. (compresi gli organi di traino), larghezza massima di 1,20 m. e massa complessiva a pieno carico massima di 300 kg.
Abbinabile ad autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg.

2° categoria : carrello con lunghezza massima di 2,50 m. (compresi gli organi di traino), larghezza massima di 1,50 m. e massa complessiva a pieno carico massima di 600 kg.
Abbinabile ad autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg.

3° categoria : carrello con lunghezza massima di 4,10 m. (compresi gli organi di traino), larghezza massima di 1,80 m. e massa complessiva a pieno carico massima di 2000 kg.
Abbinabile ai soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg.


Il carrello appendice è privo di propria targa e sullo stesso deve essere apposta la sola targa ripetitrice dell’autoveicolo trainante anch’essa rilasciata dagli Uffici Periferici del D.T.T. dietro specifica richiesta.

L’impiego del carrello appendice è chiaramente condizionato dallo specifico abbinamento alla vettura motrice ed alle limitazioni imposte dalla sua effettiva destinazione d’uso.

Ulteriori aspetti peculiari di uso sono dati dal fatto che sul carrello appendice il carico non può sporgere dalla sagoma dello stesso né in lunghezza né in larghezza. Inoltre, la sua larghezza massima non deve comunque superare quella dell’autoveicolo trattore e l’altezza massima non deve essere superiore a 2,50 m.


Rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive (rimorchi T.A.T.S.)

I rimorchi T.A.T.S., come da loro definizione, sono specificamente destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive definite all’atto della loro omologazione. I rimorchi sono pertanto realizzati con configurazioni di carrozzeria e struttura tali da renderli adatti ad uno specifico impiego.

Sul mercato sono disponibili rimorchi per il trasporto dei seguenti tipi di attrezzature (elenco esemplificativo e non necessariamente esaustivo).

> Rimorchi per trasporto imbarcazioni
> Rimorchi per trasporto alianti
> Rimorchi per trasporto motociclette
> Rimorchi per trasporto vetture (da competizione ed auto storiche)
> Rimorchi per trasporto cavalli (van)
> etc.


La specificità di impiego è fondamentale. A parte la configurazione strutturale del veicolo, su un rimorchio ad esempio adibito al trasporto di imbarcazioni non possono essere caricati altri tipi di attrezzature. Inoltre, i beni trasportati non possono costituire oggetto di commercio.

Queste particolarità hanno generato in taluni casi dei problemi agli utenti ed innumerevoli contestazioni da parte delle forze dell’ordine, spesso ingiustificate.
Ad esempio, sono sorte contestazioni per l’uso dei rimorchi TATS adibiti al trasporto cavalli quando sullo stesso viene caricato il fieno destinato agli animali oppure quando i rimorchi TATS per trasporto motocicli vengono utilizzati per il trasporto di motoslitte.

L’uso promiscuo dei rimorchi è consentito in molti paesi europei anche quando i veicoli sono originariamente strutturati per uno specifico impiego. Questo non è invece ancora consentito in Italia.

Invitiamo gli utenti interessati a segnalarci casi che possono avere generato contestazioni o differenze interpretative in modo da poter verificare gli aspetti legali e, ove ne esistessero i presupposti, intervenire presso gli enti competenti in modo da avere quanto meno un comportamento univoco da parte delle autorità preposte ai controlli.

In base alle disposizioni vigenti, i rimorchi T.A.T.S., indipendentemente dalla massa complessiva a pieno carico riconosciuta all’atto dell’omologazione, possono essere trainati anche con motrici aventi massa rimorchiabile inferiore a tale valore ma comunque entro il limite della “massa minima complessiva a pieno carico riconosciuta per il traino” stabilita dal costruttore e indicata sulla targhetta identificativa del veicolo.

Ad esempio, un rimorchio TATS omologato con massa complessiva a pieno carico di 2000 kg. e massa minima complessiva riconosciuta per il traino di 1500 kg. non dovrà necessariamente essere abbinato ad una motrice con capacità di traino di 2000 kg. ma potrà anche essere trainato da un veicolo trattore avente massa rimorchiabile comunque non inferiore al limite minimo. In questo caso, la portata utile effettiva del rimorchio TATS è data dalla differenza tra la massa rimorchiabile della motrice e la massa a vuoto del rimorchio stesso. L’utente avrà l’obbligo di caricare effettivamente il rimorchio fino al limite della massa rimorchiabile della sua motrice. Eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine dovranno stabilire la massa massima effettiva mediante verifica sulla bascula e non pretendere di imporre tale valore secondo quanto indicato sulla carta di circolazione del rimorchio come massa complessiva a pieno carico di omologazione.


Rimorchi per trasporto cose in genere

Questa sub-categoria comprende tutti i rimorchi in genere non diversamente destinati ad un particolare uso o attrezzati permanentemente per un impiego speciale.

Possono pertanto essere inseriti tutti i rimorchi con carrozzeria pianale, cassone o furgone, senza determinate limitazioni di peso (comunque entro il limite di 3500 kg. di massa complessiva a pieno carico) o dimensioni (fatto salvo quanto stabilito dal Codice della Strada per i limiti di ingombro massimo dei veicoli e del carico trasportato).

L’offerta dei costruttori italiani per questo tipo di rimorchi è piuttosto ampia e diversificata e permette di soddisfare le più diverse esigenze di trasporto e movimentazione.

La mancanza di una specificità di impiego rende il rimorchio di questo genere particolarmente adatto per tutti gli usi, compatibilmente con i limiti di peso, sporgenze e sistemazione del carico e ingombri massimi imposti dalle caratteristiche costruttive del veicolo o dalle disposizioni contenute nel Codice della Strada.


Rimorchi per usi speciali e per impieghi specifici (esclusi rimorchi T.A.T.S.)

In questa categoria possono essere inseriti tutti i rimorchi permanentemente allestiti con particolari attrezzature ancorate al proprio telaio (ad esempio, rimorchi ad uso speciale gruppo elettrogeno, motosaldatrici, motopompe, etc.) oppure attrezzati per impieghi specifici (ad esempio, rimorchi per uso uffici, laboratori mobili, rimorchi a uso spettacoli viaggianti, etc.).

L’impiego di questo genere di rimorchi presuppone un interesse di carattere professionale da parte dell’utente ed una scelta imposta da precise esigenze.


Telai montati per rimorchi da carrozzare

Molti costruttori offrono rimorchi tecnicamente definiti come “telai montati da carrozzare” da destinare ad ulteriori allestimenti o al montaggio permanente di specifiche attrezzature da parte di allestitori professionali e carrozzerie.

I rimorchi sono solitamente forniti a livello di telaio completo delle dotazioni base ma privi di una specifica carrozzeria sovrastante, con l’indicazione dei limiti di carrozzabilità e di distribuzione dei pesi da rispettare in fase di allestimento.

Il rimorchio allestito dovrà essere sottoposto a visita e prove presso i competenti Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile), prima della messa in circolazione, per la determinazione della massa a vuoto, delle dimensioni e del tipo di carrozzeria o attrezzatura installata.

La disponibilità di telai montati consente la realizzazione di veicoli speciali in esemplare unico per i quali non è tecnicamente o economicamente giustificata una omologazione di serie oppure per fare fronte ad esigenze di trasporto non diversamente soddisfatte.


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Rimorchi leggeri – Caratteristiche costruttive, principali dotazioni e consigli per l’uso e la manutenzione

Il rimorchio è un veicolo destinato alla circolazione stradale. Come tale deve essere costruito completo di tutte le dotazioni essenziali per il suo traino in condizioni di sicurezza ed in funzione della propria destinazione d’uso.

Di seguito si riportano alcune indicazioni di carattere generale relativamente alle dotazioni principali che equipaggiano i moderni rimorchi.


Struttura del telaio e del timone

La struttura del telaio e del timone viene ormai usualmente realizzata in profilati in acciaio e zincata a caldo per immersione. Le tecniche costruttive possono prevedere un assemblaggio del telaio tramite singoli elementi imbullonati oppure l’insieme viene ottenuto a mezzo saldatura. Possono essere impiegati profili aperti piegati oppure profili a cavità chiusa.

Il costruttore ha comunque la responsabilità di un corretto dimensionamento della struttura nel suo insieme in funzione della massa caricata e delle sollecitazioni previste, utilizzando adeguati margini di sicurezza.

L’impiego della zincatura a caldo come processo protettivo delle superfici permette il mantenimento dell’integrità delle stesse nel tempo, salvo urti accidentali che possono asportare o scalfire lo strato di zinco. In questo caso, il materiale grezzo di origine potrà ossidare con fenomeni di ruggine.

I telai verniciati richiedono una maggiore attenzione, da verificare in funzione del processo di lavorazione adottato dal costruttore. In questo caso, soprattutto a seguito della permanenza in ambienti salini e nel caso in cui il trattamento non abbia previsto adeguate lavorazioni preliminari di protezione della superficie grezza (ad esempio, sabbiatura), l’eventuale presenza di ruggine o di porzioni sfogliate a seguito di semplici urti può essere più evidente nel tempo.

Consigli per l’utente :
> verificare l’integrità della zincatura;
> in caso di presenza di parti arrugginite a seguito di urti accidentali o di naturale perdita di copertura, intervenire con una pulizia della superficie interessata, un trattamento con fondo epossidico ed una finitura con zincante a freddo;
> per i telai verniciati, l’intervento prevede le stesse fasi salvo l’impiego di uno smalto poliuretanico di finitura dello stesso tipo utilizzato in origine. In questo caso è consigliabile richiedere al costruttore informazioni circa il processo ed il tipo di materiali adottati.


Dispositivi di frenatura

I rimorchi leggeri sono dotati di un sistema di frenatura ad inerzia, ormai collaudato da anni di impiego, regolamentato da specifiche normative europee (direttive n. 71/320/CEE – 98/12/CE) applicate in maniera relativamente omogenea in tutti i paesi dell’unione.

Il sistema si compone di un dispositivo di comando ad inerzia e agganciamento alla motrice, della trasmissione di collegamento ai freni ruota ottenuta con tiranti rigidi e cavi flessibili e di freni con ganasce ad espansione.

Il principio di funzionamento è relativamente semplice. L’attivazione della frenatura è effettuata da un ammortizzatore idraulico presente nel dispositivo di comando che si comprime per la spinta ad inerzia del rimorchio con il proprio peso a seguito della frenatura della motrice. La trasmissione degli sforzi avviene tramite appositi leveraggi previsti sul dispositivo di comando, da un tirante rigido e dai cavi flessibili collegati ai freni ruota. Questi ultimi sono solitamente del tipo a tamburo con ganasce ad espansione ad attrito. I cavi flessibili, sotto sforzo per l’azione esercitata dal tirante rigido, determinano tramite leve interne l’espansione delle ganasce.

Il dispositivo di comando è poi dotato della leva per il freno di stazionamento completa di cremagliera, in molti casi con azionamento assistito da molla a gas, agente su tutte le ruote del veicolo per il tramite degli stessi elementi di trasmissione del freno di servizio.

I moderni rimorchi sono dotati di dispositivi già omologati in conformità alle direttive sopra citate che hanno definitivamente reso obbligatorio l’impiego di freni dotati di dispositivo automatico di sgancio dell’azione frenante in retromarcia e ganasce prive di amianto.

Da qualche anno anche in Italia i rimorchi con massa complessiva fino a 750 kg. possono essere omologati e forniti privi di dispositivi di frenatura. Il loro traino è tuttavia condizionato da un rapporto di peso con la vettura motrice pari a 1:2. Ad esempio un rimorchio non frenato del peso complessivo a pieno carico di 500 kg. può essere trainato da una vettura motrice avente una massa a vuoto di almeno 1000 kg. I rimorchi privi di freni devono comunque essere dotati di cunei fermaruote per il loro stazionamento.

L’eventuale acquisto di un rimorchio non frenato, peraltro molto più diffuso nei paesi europei, impone alcune attenzioni supplementari quali la verifica dell’abilitazione al traino della motrice, la massa a vuoto della stessa, l’eventualità di un sovraccarico seppure saltuario, la copertura assicurativa (sono stati segnalati casi in cui le compagnie di assicurazione hanno rifiutato la garanzia per rimorchi non frenati), il tipo di carico trasportato.

La capacità di frenatura di un rimorchio, strettamente correlata alla massa complessiva a pieno carico di omologazione, è un fattore importante per il traino in condizioni di sicurezza. Nella scelta del rimorchio deve essere tenuta in considerazione l’eventualità di un sovraccarico oltre che avere la consapevolezza di quale peso viene effettivamente trasportato sul mezzo. E’ bene quindi tenere conto di un margine di tolleranza adeguato.

Consigli per l’utente :
> le parti meccaniche in movimento devono essere mantenute pulite e adeguatamente lubrificate ove necessario;
> lubrificare l’area di lavoro dell’ammortizzatore idraulico tramite gli appositi ingrassatori;
> accertarsi della scorrevolezza dell’ammortizzatore idraulico nel caso in cui si percepisca la propria azione di spinta in maniera irregolare o eccessiva sulla motrice;
> verificare l’integrità del soffietto parapolvere in gomma;
> verificare l’efficienza del freno di stazionamento;
> verificare il tirante rigido di trasmissione e soprattutto la scorrevolezza dei cavi flessibili all’interno delle guaine, ingrassando i punti critici in movimento;
> verificare lo stato di usura delle ganasce tramite l’apposito foro di ispezione;
> verificare l’adeguata presenza di grasso all’interno del freno a protezione dei cuscinetti e del fusello centrale;
> accertarsi dell’assenza di gioco sui cuscinetti e dell’integrità dell’anello paraolio;
> verificare le condizioni delle molle e dei leveraggi interni al freno per garantire un adeguato funzionamento delle ganasce;
> la capacità di carico di un rimorchio è condizionata, tra gli altri elementi, anche dalle caratteristiche del sistema frenante. E’ consigliabile non sovraccaricare il veicolo e mantenere i carichi entro i limiti per asse indicati dal costruttore (iscrizioni solitamente riportate sulla targhetta identificativa del veicolo).

E’ consigliabile sottoporre l’intero sistema di frenatura ad una revisione completa almeno una volta all’anno con lo smontaggio completo del freno ruota e la verifica di tutte le parti componenti.

Per il mantenimento dell’integrità dei freni e per il loro adeguato funzionamento, i costruttori sconsigliano tassativamente l’immersione degli stessi in acqua salata.

Nel caso in cui ciò abbia a verificarsi, il freno deve essere immediatamente pulito con acqua dolce e sottoposto ad un intervento di revisione generale appena possibile.

E’ infine consigliabile eseguire i lavori di manutenzione del sistema frenante presso officine specializzate oppure concessionari e/o rivenditori del costruttore del rimorchio.


Dispositivi di agganciamento e traino (occhione/giunto a cavità sferica)

Il collegamento tra rimorchio e veicolo trattore avviene per il tramite di un occhione o giunto a cavità sferica nel quale deve essere inserita la sfera dell’organo di traino della motrice. L’accoppiamento è garantito dall’impiego di componenti unificati a livello europeo e sottostanti a precise disposizioni di legge per la loro realizzazione ed omologazione (direttiva n. 94/20/CE). Le sfere utilizzate sono di diametro 50 mm.

I moderni occhioni o giunti a cavità sferica, seppure di conformazione diversa a secondo del tipo e del rispettivo costruttore, sono dotati di un segnalatore di usura e di un dispositivo che permette di verificarne il corretto accoppiamento con la sfera.

Il segnalatore di usura è solitamente identificato dalla presenza di riferimenti in colore diverso (verde e rosso) che indicano uno stato ottimale del dispositivo (segnalatore sul tratto verde) ovvero una condizione di malfunzionamento e/o di usura (segnalatore sul tratto rosso).

L’eventuale presenza del riferimento nella zona critica (colore rosso) può segnalare lo stato di usura della cavità sferica del giunto oppure un difetto e/o consumo eccessivo della sfera che si è ridotta di diametro rispetto a quello minimo prescritto.

In assenza di anomalie e/o difetti nei componenti, l’accoppiamento tra il giunto a sfera e l’organo di traino della motrice è garantito con un corretto inserimento della sfera nella cavità. In questo caso la leva di apertura del giunto è posta in posizione completamente abbassata. E’ importante verificare questo intervento in quanto in caso di non corretto abbinamento il rimorchio si può sganciare accidentalmente con pesanti conseguenze in termini di sicurezza.

Le operazioni di agganciamento sono le seguenti : (a) avvicinare il rimorchio alla vettura motrice; (b) azionare il ruotino pivottante di manovra per sollevare il giunto sopra la sfera; (c) agganciare il cavetto di sicurezza; (d) azionare il ruotino pivottante in senso inverso per abbassare il giunto sopra la sfera; (e) aprire la maniglia del giunto; (f) proseguire con la manovra del ruotino per abbassare il dispositivo; (g) inserire la sfera nella cavità del giunto. La leva del giunto si abbasserà automaticamente ad accoppiamento avvenuto. Accertarsi infine che la maniglia del giunto sia in posizione chiusa di marcia.
L’operazione di agganciamento si completa con il totale sollevamento da terra del ruotino di manovra ed il suo fissaggio in posizione di marcia tramite l’apposito manettino e quindi con il collegamento elettrico della spina del rimorchio nella presa della motrice.

Le operazione di sganciamento sono inverse a quelle descritte, previo appoggio del ruotino di manovra a terra.

Consigli per l’utente :
> verificare lo stato di funzionamento delle parti in movimento del giunto a cavità sferica e mantenerle pulite e lubrificate ove necessario;
> verificare lo stato di usura del giunto a cavità sferica e la funzionale apertura/chiusura della maniglia;
> accertarsi dell’integrità del cavetto di sicurezza;
> accertarsi che in fase di marcia il ruotino pivottante sia serrato in maniera adeguata e non possa svitarsi accidentalmente o a causa delle vibrazioni;
> verificare che il carico verticale gravante sull’occhione non ecceda il limite indicato dal costruttore (indicazione solitamente riportata sulla targhetta identificativa del veicolo).


Dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva

I rimorchi sono dotati di dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva di tipo omologato ed applicati nel rispetto delle quote di visibilità e distanze tra i componenti prescritte dalle direttive CE pertinenti.

Taluni tipi di rimorchi, in funzione delle loro dimensioni di massimo ingombro, devono essere dotati di dispositivi supplementari (ad esempio, luci laterali arancioni – in sostituzione dei catadiottri tradizionali – per rimorchi aventi lunghezza superiore a 6 m. oppure luci di ingombro bicolore per rimorchi aventi larghezza superiore a 2,10 m.).

 
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Toxe
view post Posted on 6/2/2009, 13:30




Esagerato....io l'avevo riassunta un "pochino"
 
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view post Posted on 6/2/2009, 15:14
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L'AMERICANO

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confermo quanto detto da toxe aggiungendo un particolare che l'appendice può essere rimorchiato solo dalla macchina che lo ha nel libretto mentre che il rimorchio lo puoi trainare con ciò che vuoi basta cambiare la ripetitrice.
ps. se voui un consiglio lascia perdere l'appendice è una menata unica io ne avevo uno ed è stato una palla al piede ho dovuto fare l'aggiornamento del libretto all'acquisto poi anni dopo vendendo la macchina ho dovuto riaggiornare il libretto poi per vendere lo stesso per fare in modo che l'acquirente se lo portasse via ho duvuto aspettare che lui aggiornasse il suo di libretto insomma da pazzi se cerchi qualcosa di piccolo prendilo piccolo ma con targa propria ha che libertà.
logicamente è un mio parere

ciao ciao

FABIO
 
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view post Posted on 6/2/2009, 19:51
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Roulottista per la vita

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Ce anche una grande differenza , che non tutti sanno, con il rimorchio appendice si può viaggiare alla stessa velocità consentita per la macchina , ossia , 130 in autostrada e via dicendo per le altre strade :rolleyes:
 
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view post Posted on 6/2/2009, 22:05
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Stanziale

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Grazie a tutti, gentilissimi!!! Più che altro era una conferma di ciò che già sapevo a spanne, ma nn pensavo a così tante risposte, sono lusingato...a conti fatti, mi sà che l'appendice è veramente un rogna, unico vantaggio è la velocità, ma con solo 300 kg. al traino chi la rispetta, visto che i limiti sono " abbastanza virtuali" anche con la rula...il quesito era perchè si vorrebbe dotare di traino anche il babbo, bah, chi vivrà vedrà, ciao!!!
 
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wwwsuppoit
view post Posted on 6/2/2009, 23:22




unico vantaggio è la velocità, ma con solo 300 kg. al traino chi la rispetta

attento attento anch'io la pensavo così, veramente non o sapevo, ma quando mi son arrivati 750 euro dal tutor di forlì a 127kmh con limite auto 130 e 80 per i rimorchi più 3 mesi di patente per il guidatore ci pensi sopra :wub:
 
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Toxe
view post Posted on 7/2/2009, 14:18




CITAZIONE (wwwsuppoit @ 6/2/2009, 23:22)
750 euro dal tutor di forlì a 127kmh con limite auto 130 e 80 per i rimorchi più 3 mesi di patente per il guidatore ci pensi sopra

STICAZZI!!!! (scuaste il francesismo)
 
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wwwsuppoit
view post Posted on 7/2/2009, 14:33




veramente io ho detto un altra cosa quando lo visto!!!! Mi han perfino scomunicato dalla chiesa!!!
 
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view post Posted on 16/2/2009, 11:28
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Roulottista

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Altra cosa che non tutti sanno è che i carrelli appendice sono classificati in tre tipi, in base a dimensioni e peso.

Tipo A:
lunghezza max. 2,00 m
larghezza max. 1,20 m
massa complessiva max. 300 kg

Tipo B:
lunghezza max. 2,50 m
larghezza max. 1,50 m
massa complessiva max. 600 kg

Tipo C:
lunghezza max. 4,10 m
larghezza max. 1,80 m
massa complessiva max. 2000 kg


Il tipo C è quello che ogni tanto si vede agganciato agli autobus.

I tipi A e B sono invece quelli che vanno bene anche per le automobili, ma il tipo B necessita di una motrice che abbia una tara di almeno 10 quintali: nel caso lo si traini con un'utilitaria (ad esempio una panda) deve essere immatricolato come rimorchio indipendente.
 
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view post Posted on 16/2/2009, 11:39
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Gitano allo stato puro

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CITAZIONE (strednikov @ 16/2/2009, 11:28)
Altra cosa che non tutti sanno è che i carrelli appendice sono classificati in tre tipi, in base a dimensioni e peso.

Tipo A:
lunghezza max. 2,00 m
larghezza max. 1,20 m
massa complessiva max. 300 kg

Tipo B:
lunghezza max. 2,50 m
larghezza max. 1,50 m
massa complessiva max. 600 kg

Tipo C:
lunghezza max. 4,10 m
larghezza max. 1,80 m
massa complessiva max. 2000 kg



Il tipo C è quello che ogni tanto si vede agganciato agli autobus.

I tipi A e B sono invece quelli che vanno bene anche per le automobili, ma il tipo B necessita di una motrice che abbia una tara di almeno 10 quintali: nel caso lo si traini con un'utilitaria (ad esempio una panda) deve essere immatricolato come rimorchio indipendente.

confermo, il mio è tipo B anche se è da solo da 400 kg per via delle dimensioni
 
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sisma
view post Posted on 17/2/2009, 09:59




CITAZIONE (wwwsuppoit @ 6/2/2009, 02:00)
Carrelli appendice

Il carrello appendice, come definito nell’ultimo comma dell’art. 54 del Codice della Strada, costruibile ad un solo asse, è destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili. Il suo uso deve essere di tipo privato e non professionale e non può essere adibito al trasporto di merci per conto terzi.

I carrelli appendice si distinguono nella seguenti sotto categorie in relazione alle loro dimensioni, alle masse massime ammissibili nonché alla massa a vuoto del veicolo trattore.

1° categoria : carrello con lunghezza massima di 2,00 m. (compresi gli organi di traino), larghezza massima di 1,20 m. e massa complessiva a pieno carico massima di 300 kg.
Abbinabile ad autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg.

Alt alt, fermi... fatemi capire...
stando a quanto detto io ho una macchina che pesa a vuoto 1215 Kg ed un carrello appendice 1° cat quindi:

1) non potrei trainare il carrello perchè la mia auto pesa + di 1000 Kg ? :o:

2) posso solo portare bagagli? Gli attrezzi simili cosa sono?? :huh: Se trasporto erba, legna o una poltrona non posso? (meno male il trasloco lo ho già fatto prima di avere questi dubbi :P ).

3) alla revisione dell'auto devo portare anche il carrellino? Sono obbligato a fare la revisione in motorizzazione per il solo motivo di avere l'appendice? :cry:

:thankyou:
 
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view post Posted on 17/2/2009, 10:25
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Gitano allo stato puro

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CITAZIONE (sisma @ 17/2/2009, 09:59)
CITAZIONE (wwwsuppoit @ 6/2/2009, 02:00)
Carrelli appendice

Il carrello appendice, come definito nell’ultimo comma dell’art. 54 del Codice della Strada, costruibile ad un solo asse, è destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili. Il suo uso deve essere di tipo privato e non professionale e non può essere adibito al trasporto di merci per conto terzi.

I carrelli appendice si distinguono nella seguenti sotto categorie in relazione alle loro dimensioni, alle masse massime ammissibili nonché alla massa a vuoto del veicolo trattore.

1° categoria : carrello con lunghezza massima di 2,00 m. (compresi gli organi di traino), larghezza massima di 1,20 m. e massa complessiva a pieno carico massima di 300 kg.
Abbinabile ad autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg.

Alt alt, fermi... fatemi capire...
stando a quanto detto io ho una macchina che pesa a vuoto 1215 Kg ed un carrello appendice 1° cat quindi:

1) non potrei trainare il carrello perchè la mia auto pesa + di 1000 Kg ? :o:

2) posso solo portare bagagli? Gli attrezzi simili cosa sono?? :huh: Se trasporto erba, legna o una poltrona non posso? (meno male il trasloco lo ho già fatto prima di avere questi dubbi :P ).

3) alla revisione dell'auto devo portare anche il carrellino? Sono obbligato a fare la revisione in motorizzazione per il solo motivo di avere l'appendice? :cry:

:thankyou:

1) è il carrello appendice di tipo B che si può abbinare solo a auto con tara superiore ai 1000kg

2) il carrello appendice viene considerato come estensione del bagagliaio per cui (credo) che ci puoi caricare di tutto come si mette di tutto nel bagagliaio. io personalmente ci ho messo due moto e la polizia non ha avuto niente da ridire, in un'altra situazione avevamo dentro decespugliatori, motoseghe e due cani (che non ci dovrebbero stare!!!!! perchè ci vuole un carrello apposito) e i carabinieri non hanno detto nulla, anzi quando hanno visto la testa che spuntava dal telone hanno detto "che bel cane"!!!! :lol:
fermo restando che devi rimanere nei limiti di peso e dimensioni

3) ho fatto sempre revisione nei centri autorizzati per non perdere tempo e non mi hanno mai chiesto nulla :huh:
 
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view post Posted on 17/2/2009, 21:22
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L'AMERICANO

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certo con il carrello apendice ti dovrai sempre presentare alla revisione con il carrello è quello ti posso assicurare non è la cosa brutta, il brutto verrà quando devi vendere uno dei 2 ho il carrello o l'auto
 
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