CITAZIONE (AmericanDream. @ 13/9/2011, 21:13)
avevo gia avuto il piacere di vederla via mms ma da pc è tutta un altra roba!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Giulianooooooooooooooo sei grandeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ps. anche se hai messo il cartello, dalla roulotte non può sporgere nulla! ma non lo diciamo a nessuno!!!! hihihihihihihihihi
Come no......me lo ha confermato mio babbo e il proprietario del catamarano che è il comandante dei carabinieri di Vicenza
Comunque questo è lo stralcio....
Stralcio della normativa europea sull’uso dei rimorchi
• La larghezza massima rimorchiabile (L.M.R.), entro il limite massimo ammesso di m.2,50, (Art. 61 Nuovo C.d.S.) è pari alla larghezza massima del veicolo trainante maggiorata di m.0,70 ed arrotondata ai m.0,05 superiori.
• Tale misura viene riportata sulla carta di circolazione dell'autoveicolo all'atto dell'aggiornamento per l'instal- lazione del dispositivo di traino.
• Qualora il rimorchio, con o senza il suo carico, sia di larghezza superiore alla motrice, la stessa deve esse- re munita di appositi dispositivi di ingombro costituiti da paline con catadiottri di colore bianco rivolti verso il senso di marcia.
• La motrice deve essere inoltre munita di n. 2 specchi retrovisori esterni estensibili, che non devono spor- gere più di 20 cm dalla sagoma di maggior ingombro trasversale. Tale limite non va osservato se il bordo inferiore dello specchio è a più di 2 m dal suolo.
• Sia la larghezza propria del rimorchio che, nel caso di rimorchi per trasporto imbarcazioni, la larghezza massima dell'attrezzatura trasportabile, sono indicate nella carta di circolazione del rimorchio stesso. E' ammesso un aumento (per i veicoli in generale) della sporgenza trasversale; tale sporgenza non deve ec- cedere i 0,30 m, per parte, dal profilo esterno delle luci di posizione del rimorchio o m 0,40 dal centro di il- luminazione delle luci di posizione stesse, e comunque non deve superare la larghezza massima rimor- chiabile della motrice; materiali difficilmente individuabili (quali pali e barre) non possono sporgere in nes- sun caso dalla sagoma limite.
• Solo nel caso il rimorchio sia furgonato coibentato ATP (trasporto merci deperibili) la larghezza massima sale a 2,60 m .
LUNGHEZZA - SPORGENZA POSTERIORE
• Il complesso costituito dalla motrice e rimorchio (definito Autotreno), con relativo carico, non deve eccede- re la lunghezza massima di 18,35 m. (Art. 216 del regolamento).
• La lunghezza del rimorchio è indicata nella carta di circolazione dello stesso. • Nel caso di rimorchi con segnaletica posteriore registrabile, la lunghezza riportata nella carta di circolazio-
ne è quella con la segnaletica posizionata alla massima sporgenza ammissibile. • Quando il carico è costituito da materiale indivisibile, è ammessa la sporgenza nella parte posteriore dei
rimorchi come sotto meglio specificato: • Rimorchi trasporto merci e rimorchi T.A.T.S. per trasporti diversi da imbarcazioni: il carico trasportato può
sporgere posteriormente sino ad una lunghezza pari al 30% della lunghezza del rimorchio (Art. 164 Nuovo
C.d.S.). • Rimorchi T.A.T.S. per il trasporto di sole imbarcazioni o velivoli: il carico trasportato può sporgere poste-
riormente sino ad una lunghezza pari al 30% della lunghezza del rimorchio (Art. 164 Nuovo C.d.S.). • La sporgenza posteriore deve essere segnalata da apposito cartello per "carichi sporgenti" di forma qua- drangolare (50 cm di lato) a grandi strisce diagonali alternate di colore bianco e rosso, come indicato nel-
l'Art. 367 regolamento del Nuovo C.d.S. .
ALTEZZA MASSIMA
• L'altezza massima dal suolo del carico trasportato non deve eccedere i 4,00 m. • Per i "carrelli appendice" l'altezza massima ammessa, del carico trasportato, è di 2,50 m.
MASSE RIMORCHIABILI RIMORCHI TRASPORTO COSE
• La massa rimorchiabile della motrice deve essere uguale o superiore alla massa complessiva (tara + por- tata) del rimorchio che si vuole trainare.
• Questa massa rimorchiabile, attribuita dalla casa costruttrice del veicolo, è riportata sulla carta di circola- zione dello stesso.
• Per quanto concerne il rimorchio è importante, onde ottenere la migliore stabilità e tenuta di strada, che non sia superata la massa totale massima ammessa e che il carico sia posizionato in modo da far gravare sull'occhione di traino il peso indicato per il rimorchio stesso.
• Entrambi i dati sono riportati sulla targhetta di identificazione e sulla carta di circolazione del rimorchio.
CARRELLI APPENDICE
• Possono essere trainati da tutti i tipi autoveicoli (tranne autotreni, autoarticolati e autosnodati). • Per definizione si considerano i carrelli appendice parti integranti dei veicoli trattori.
• Un carrello appendice può essere trainato da un solo veicolo trattore. • Non sono soggetti ad immatricolazione ma ad abbinamento col veicolo trattore; operazione, questa, da ef-
fettuarsi presso un Ufficio Provinciale M.C.T.C., che consiste nell'annotare sulla carta di circolazione della
motrice n° di telaio, carrozzeria, massa complessiva e tipo di dispositivo di frenatura. • Posteriormente al carrello va applicata la targa ripetitrice dell'autoveicolo trattore (di colore giallo con carat-
teri in nero); da richiedere presso un ufficio provinciale M.C.T.C.. • Il carrello appendice non paga la tassa di circolazione e durante il traino la polizza assicurativa dell'auto-
vei-colo si estende anche al veicolo trainato (é buona norma, comunque, consultare la propria compagnia di assicurazioni).
- PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER CARRELLI APPENDICE Possono essere considerati "carrelli appendice" i rimorchi che, adibiti al trasporto bagagli, attrezzi per usi personali e simili, abbiano le seguenti caratteristiche. • appendice tipo "a": lunghezza max. 2,00 m - larghezza max. 1,20 m - massa complessiva 300 kg • appendice tipo "b": lunghezza max. 2,50 m - larghezza max. 1,50 m - massa complessiva 600 kg • appendice tipo "c": lunghezza max. 4,10 m - larghezza max. 1,80 m - massa complessiva 2000 kg • I veicoli di tipo "b" sono considerati "carrelli appendice" unicamente se, oltre alle specifiche sopra riportate,
vengono trainati da motrice avente massa a vuoto non inferiore a 1000 kg. • I veicoli di tipo "c" sono considerati "carrelli appendice" unicamente se, oltre alle specifiche sopra riportate,
vengono trainati da autobus aventi massa a vuoto non inferiore a 2500 kg. • I carrelli appendice hanno un' altezza massima non superiore a 2,5 m. - si consiglia di limitare tale altezza
il più possibile per non pregiudicare la stabilità del rimorchio e della motrice stessa e in ogni caso la lar- ghezza non deve comunque superare quella della motrice.
MASSA RIMORCHIABILE RIMORCHI T.A.T.S.
In base al punto 6.2.4. del Decreto Ministeriale del 28.05.1985, i rimorchi T.A.T.S. possono essere trainati da motrici aventi peso rimorchiabile inferiore al peso complessivo (tara più portata) riconosciuto all'atto della omologazione del rimorchio stesso. • La portata effettiva dei rimorchi T.A.T.S. in questione sarà determinata dalla seguente uguaglianza:
portata effettiva = massa rimorchiabile della motrice - tara del rimorchio
• All'atto dell'immatricolazione, per i sovramenzionati rimorchi T.A.T.S., verrà emessa una carta di circola- zione con indicati solo i valori massimi, previsti dall'omologazione, sia della massa complessiva che della portata.
• Il D.M. 28.05.85 (punto 6.2.4. dell'allegato tecnico) prevede, infatti, che il valore minimo della massa com- plessiva (tara + portata) venga annotato sul libretto di uso e manutenzione e sulla targhetta delle caratteri- stiche del rimorchio alla voce: "massa minima compl. a pieno carico riconosciuta per il traino ... kg."
VELOCITA' MASSIMA
• Per quanto riguarda il Nuovo Codice della Strada considerando un autoarticolato la velocità massima con- sentita è di 70 km/h nelle strade extraurbane e 80 km/h nelle autostrade (Art. 142 Nuovo C.d.S.).
GANCI DI TRAINO
• Deve essere di tipo omologato dal ministero dei trasporti ed essere installato presso officina autorizzata. • A montaggio effettuato va sottoposto a visita di collaudo presso un Ufficio Provinciale della M.C.T.C. (Mo-
torizzazione Civile e Trasporti in Concessione). • Va informata la compagnia di assicurazioni dell' avvenuta installazione onde regolarizzare la propria posi-
zione assicurativa nei confronti della stessa.
Io ho viaggiato tranquillissimo.....anzi abbiamo incontrato anche 2 pattuglie.....