| a si?... e allora leggi questo simpaticissimo ariticoletto...
Da oggi (25 marzo ndr) è legge la direttiva che inchioda i concessionari al rispetto, per due anni dal momento dell’acquisto, di norme severissime in tema di garanzia per vizi, fino ad obbligarli anche alle riparazioni dei difetti se non ci sono alternative
Si tratta della direttiva n.44 del 1999, che nel nostro ordinamento assume le vesti del decreto legislativo n.57 dell’8 marzo 2002. La normativa parla chiaro, la garanzia europea si applica ad ogni bene di consumo acquistato da un soggetto che opera per fini estranei alla sua professione. Per le automobili insomma, si applica agli automobilisti ma non ai tassisti e ai camionisti. Il decreto si applica solo ai beni consegnati dopo la sua entrata in vigore Il limite massimo per denunciare al concessionario il rumorino strano, lo spiffero d’aria sulla nuova Maserati oppure l’accendisigari che non scalda, è di due anni dalla consegna del mezzo. Attenzione però non bisogna dormire sugli allori: occorre inviare una raccomandata A.R. che racconti ogni difetto al concessionario entro due mesi dalla sua scoperta. Dopo sei mesi dalla consegna poi, la legge non crede facilmente a chi vuole denunciare il vizio, quindi si presume che il vizio sia insorto successivamente. In sostanza, dopo sei mesi spetta al consumatore convincere il giudice che quel vizio poteva verificarsi successivamente. Per esempio, un problema di vernice va denunciato subito, un problema legato all’usura dei freni potrà insorgere anche dopo i sei mesi La nuova legge dice che il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Se il veicolo non risponde alle aspettative, si verifica un "difetto di conformità". In soldoni, e salva qualche ragionevole eccezione, esiste un responsabilità del concessionario, che potrà rivalersi nei confronti del fornitore, quando il bene è inidoneo all’uso, oppure è diverso da quanto è stato promesso dal concessionario o dalla casa madre nella pubblicità, nella etichettatura o nelle dichiarazioni pubbliche. Oppure, ancora, quando presenta degli standard di qualità inferiori rispetto a beni dello stesso tipo e della stessa categoria Se si verifica un "difetto di conformità" ci sono diverse alternative a seconda della gravità del vizio e del costo della riparazione: o il concessionario lo ripara (fatti suoi se non ci riesce e deve sostituire il veicolo), o viene ridotto il prezzo, oppure il contratto viene risolto, il che sta a dire che il concessionario si riprende il catorcio che non funziona e il consumatore si riprende i soldi che ha sborsato Ogni rimedio, stratagemma o barbatrucco non vale a liberare il concessionario dalla gogna, doppia firma compresa: la legge dice espressamente che è nullo il patto teso a limitare la garanzia di legge. L’unica consolazione, l’usato: la garanzia dura un anno anziché due
...eheheh....
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