Roulotte Antenate (Caravan) il forum

PASSAGGIO DI PROPRIETA', cosa fare e cosa non fare

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willy72
view post Posted on 30/9/2005, 12:58




La scrittura privata fà anche da ricevuta del pagamento...
 
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enec
view post Posted on 30/9/2005, 18:03




CITAZIONE (BAGNIIIIIIINO @ 30/9/2005, 12:29)
..........Se l'assegno è emesso direttamente dal proprio conto corrente non ci dovrebbero essere problemi ad annullarlo e a far toranre i soldi sul conto corrente.

... Si deve vedere se il venditore che conosci in quella occasione è disposto ad accettarlo!!!!
Sai, Bagniiiiiino, con gli assegni rubati e riciclati se ne potrebbero tappezzare le .... autostrade......... ohmy.gif
Io comunque, come venditore o come compratore, preferisco il contante, Fa brillare più gli occhi e rasserena i cuori:

 
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enec
view post Posted on 30/9/2005, 18:36




CITAZIONE (willy72 @ 30/9/2005, 13:58)
La scrittura privata fà anche da ricevuta del pagamento...

Se la scrittura privata è scritta così, la risposta è si.



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melloandpiano
view post Posted on 3/10/2005, 08:33




.....scusate...posso fare una domanda che magari ha una risposta banale banale?....Volevo solo sapere se alla compravendita può applicarsi la normativa sulla garanzia europea di due anni per vizi occulti?
 
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enec
view post Posted on 3/10/2005, 09:24




CITAZIONE (melloandpiano @ 3/10/2005, 09:33)
.....scusate...posso fare una domanda che magari ha una risposta banale banale?....Volevo solo sapere se alla compravendita può applicarsi la normativa sulla garanzia europea di due anni per vizi occulti?

Penso che lo possa pretendere se acquisti un nuovo.

 
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melloandpiano
view post Posted on 3/10/2005, 09:37




... certo...nel caso di usato vale solo aliquid pro alio....mmm...
 
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enec
view post Posted on 3/10/2005, 09:42




CITAZIONE (melloandpiano @ 3/10/2005, 10:37)
... certo...nel caso di usato vale solo aliquid pro alio....mmm...

che tradotto significherebbe????
(se è latino, l'ho lasciato 8 lustri fa)


 
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melloandpiano
view post Posted on 3/10/2005, 09:55




...sarebbe praticamente quando ti danno una cosa per un'altra...in quel caso puoi impugnare...
 
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enec
view post Posted on 3/10/2005, 10:00




CITAZIONE (melloandpiano @ 3/10/2005, 10:55)
...sarebbe praticamente quando ti danno una cosa per un'altra...in quel caso puoi impugnare...

Ma il contratto di acquisto si conclude con la soddisfazione delle parti...., La roulotte se non ti piace, non l'acquisti., i vizzi futuri sono a carico dell'acquirente.



 
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melloandpiano
view post Posted on 3/10/2005, 10:05




a si?...
e allora leggi questo simpaticissimo ariticoletto...

Da oggi (25 marzo ndr) è legge la direttiva che inchioda i concessionari al rispetto, per due anni dal momento dell’acquisto, di norme severissime in tema di garanzia per vizi, fino ad obbligarli anche alle riparazioni dei difetti se non ci sono alternative

Si tratta della direttiva n.44 del 1999, che nel nostro ordinamento assume le vesti del decreto legislativo n.57 dell’8 marzo 2002. La normativa parla chiaro, la garanzia europea si applica ad ogni bene di consumo acquistato da un soggetto che opera per fini estranei alla sua professione. Per le automobili insomma, si applica agli automobilisti ma non ai tassisti e ai camionisti. Il decreto si applica solo ai beni consegnati dopo la sua entrata in vigore
Il limite massimo per denunciare al concessionario il rumorino strano, lo spiffero d’aria sulla nuova Maserati oppure l’accendisigari che non scalda, è di due anni dalla consegna del mezzo. Attenzione però non bisogna dormire sugli allori: occorre inviare una raccomandata A.R. che racconti ogni difetto al concessionario entro due mesi dalla sua scoperta.
Dopo sei mesi dalla consegna poi, la legge non crede facilmente a chi vuole denunciare il vizio, quindi si presume che il vizio sia insorto successivamente. In sostanza, dopo sei mesi spetta al consumatore convincere il giudice che quel vizio poteva verificarsi successivamente. Per esempio, un problema di vernice va denunciato subito, un problema legato all’usura dei freni potrà insorgere anche dopo i sei mesi
La nuova legge dice che il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Se il veicolo non risponde alle aspettative, si verifica un "difetto di conformità". In soldoni, e salva qualche ragionevole eccezione, esiste un responsabilità del concessionario, che potrà rivalersi nei confronti del fornitore, quando il bene è inidoneo all’uso, oppure è diverso da quanto è stato promesso dal concessionario o dalla casa madre nella pubblicità, nella etichettatura o nelle dichiarazioni pubbliche. Oppure, ancora, quando presenta degli standard di qualità inferiori rispetto a beni dello stesso tipo e della stessa categoria
Se si verifica un "difetto di conformità" ci sono diverse alternative a seconda della gravità del vizio e del costo della riparazione: o il concessionario lo ripara (fatti suoi se non ci riesce e deve sostituire il veicolo), o viene ridotto il prezzo, oppure il contratto viene risolto, il che sta a dire che il concessionario si riprende il catorcio che non funziona e il consumatore si riprende i soldi che ha sborsato
Ogni rimedio, stratagemma o barbatrucco non vale a liberare il concessionario dalla gogna, doppia firma compresa: la legge dice espressamente che è nullo il patto teso a limitare la garanzia di legge. L’unica consolazione, l’usato: la garanzia dura un anno anziché due

...eheheh....
 
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enec
view post Posted on 3/10/2005, 10:20




CITAZIONE (melloandpiano @ 3/10/2005, 11:05)
a si?...
e allora leggi questo simpaticissimo ariticoletto...

Da oggi (25 marzo ndr) è legge la direttiva che inchioda i concessionari al rispetto, per due anni dal momento dell’acquisto, di norme severissime in tema di garanzia per vizi, fino ad obbligarli anche alle riparazioni dei difetti se non ci sono alternative

Si tratta della direttiva n.44 del 1999, che nel nostro ordinamento assume le vesti del decreto legislativo n.57 dell’8 marzo 2002. La normativa parla chiaro, la garanzia europea si applica ad ogni bene di consumo acquistato da un soggetto che opera per fini estranei alla sua professione. Per le automobili insomma, si applica agli automobilisti ma non ai tassisti e ai camionisti. Il decreto si applica solo ai beni consegnati dopo la sua entrata in vigore
Il limite massimo per denunciare al concessionario il rumorino strano, lo spiffero d’aria sulla nuova Maserati oppure l’accendisigari che non scalda, è di due anni dalla consegna del mezzo. Attenzione però non bisogna dormire sugli allori: occorre inviare una raccomandata A.R. che racconti ogni difetto al concessionario entro due mesi dalla sua scoperta.
Dopo sei mesi dalla consegna poi, la legge non crede facilmente a chi vuole denunciare il vizio, quindi si presume che il vizio sia insorto successivamente. In sostanza, dopo sei mesi spetta al consumatore convincere il giudice che quel vizio poteva verificarsi successivamente. Per esempio, un problema di vernice va denunciato subito, un problema legato all’usura dei freni potrà insorgere anche dopo i sei mesi
La nuova legge dice che il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Se il veicolo non risponde alle aspettative, si verifica un "difetto di conformità". In soldoni, e salva qualche ragionevole eccezione, esiste un responsabilità del concessionario, che potrà rivalersi nei confronti del fornitore, quando il bene è inidoneo all’uso, oppure è diverso da quanto è stato promesso dal concessionario o dalla casa madre nella pubblicità, nella etichettatura o nelle dichiarazioni pubbliche. Oppure, ancora, quando presenta degli standard di qualità inferiori rispetto a beni dello stesso tipo e della stessa categoria
Se si verifica un "difetto di conformità" ci sono diverse alternative a seconda della gravità del vizio e del costo della riparazione: o il concessionario lo ripara (fatti suoi se non ci riesce e deve sostituire il veicolo), o viene ridotto il prezzo, oppure il contratto viene risolto, il che sta a dire che il concessionario si riprende il catorcio che non funziona e il consumatore si riprende i soldi che ha sborsato
Ogni rimedio, stratagemma o barbatrucco non vale a liberare il concessionario dalla gogna, doppia firma compresa: la legge dice espressamente che è nullo il patto teso a limitare la garanzia di legge. L’unica consolazione, l’usato: la garanzia dura un anno anziché due

...eheheh....

Si la conoscevo, ma tra privati è opinabile, ti riallego la scrittura privata dove ho sottolineato i motivi dell'opinabilità......




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view post Posted on 3/10/2005, 10:34
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Tra privati l'unica è riuscire a dimostrare il vizio occulto, ossia un vizio del bene che sicuramente era a conoscenza del vecchio proprietario e che lui ha taciuto nel momento della vendita.
Quindi se ti accorgi dopo che l'assale è piegato in seguito ad un incidente puoi chiedere il rimborso della somma pagata.
Per ottenere però il riconoscimento del vizio occulto bisogna rivolgersi ad un avvocato perchè si deve fare un procedimento civile; quindi calcolando quanto questo potrebbe costare e quanto si spende in media per l'acquisto di una antenata risulta sicuramente un procedimento non conveniente.
Altro discorso se la roulotte è nuova o abbastanza giovane.
 
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melloandpiano
view post Posted on 3/10/2005, 10:38




....mmm....certo, anche se è difficile immaginare che alla responsabilità dell'acquirente non corrisponda una responsabilità del venditore. Nel senso...non penso che la legge protegga la furbizia del venditore che è riuscito a raggirare l'acquirente... E' anche vero che nel rapporto tra privati la cosa si complica, e non di poco. Qui bisognerebbe essere esperti giuristi. Vedi per esempio la facoltà di recesso. Io per esempio in una scrittura privata certamente metterei la clausula tipo...."la parte acquirente si riserva il diritto di recesso entro 7 giorni dalla data di acquisto"...Così con calma e senza nessuno intorno che ti fa fretta....ti prendi il mezzo e te lo controlli ben bene... no?



P.S. msg scritto prima di quello di Bagniiiiino

Edited by melloandpiano - 3/10/2005, 11:40
 
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view post Posted on 3/10/2005, 10:40
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non so se il codice civile preveda la clausola di recesso per le vendite fra privati. come ho un attimo di tempo mi vado a vedere la legge cosa dice w00t.gif
 
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melloandpiano
view post Posted on 3/10/2005, 10:44




su quello stai tranquillo. La facoltà di recesso è pacifica....nel senso che in qualsiasi contratto che la legge regola..anche nel caso di compravendita tra privati (che poi non è altro che il contratto di compravendita del cod. civ.)...ogni normazione dicevo si conclude con "salvo la volontà delle parti"...ovviamente nelle materie disponibili....e tra queste c'è il diritto di recesso...
 
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237 replies since 14/4/2005, 10:29   93850 views
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