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limiti di velocità, sanzioni, e applicazione adesivi velocità massima

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view post Posted on 11/5/2009, 10:36
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L'AMERICANO

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CITAZIONE (Wilk74 @ 11/5/2009, 10:11)
CITAZIONE (wwwsuppoit @ 10/5/2009, 19:19)
la legge parla di applicazione visibile non di dover utilizzare il loro adesivo, devono solo vedersi bene come fossero esterni e poi sei ok

Si questo è vero, ma il codice della strada
dice che sono obbligatori solo per autoveicoli e autoveicoli con rimorchi adibite al trasporto di cose e altri usi
di massa massima complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t

ne sei certo??????
perchè io sapevo che sono obbligatori a tutti quei mezzi che hanno una limitazione!!!!!!!
ma non insisto
 
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Wilk74
view post Posted on 11/5/2009, 11:07




Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992
Titolo/Oggetto
Nuovo codice della strada
articolo 142: Limiti di velocità (4)
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. (1)

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

a) ciclomotori: 45 km/h;

b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;

treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade

f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento (2) (3).

6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma non di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.458. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articolo 225 e 226 del presente codice

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.


10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92.

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.



(1) Comma sostituito dall'art. 9 del d. legisl. 15 gennaio 2002 n.9.

(2) Per l'art. 1, d.m. 29 ottobre 1997, nell'impiego di apparecchi automatici per gli accertamenti della velocità deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.

(3) Vedi anche art. 4 del decreto-legge 121/2002, come modificato dalla legge di conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002 (ulteriormente modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003),

(4)Articolo modificato dal Decreto legge 3 agosto 2007 n.117 convertito , con modificazioni, in Legge 2 ottobre 2007 n.160


date un occhiata anche voi al codice mi pare di averlo interpretato in questo modo

 
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CITAZIONE (Wilk74 @ 11/5/2009, 12:07)
treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade


g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.





date un occhiata anche voi al codice mi pare di averlo interpretato in questo modo

ma da qui però sembra di capire che i limiti 70 e 80 siano solo per i treni di autoveicoli e rimorchi con peso compl sopra le 3,5 tonn. o no?!?!
 
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L'AMERICANO

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allora io la leggo diversa ma magari sbaglio io.
nella lettera G dove c'è scritto per mezzi sopra i 3,5 parla di autoveicoli quindi di un unico mezzo,
invece quello che ci interessa a noi è:
treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade
non parla di peso dice treni costituiti da autoveicoli e da un rimorchio quindi qualsiasi

HO VISTO MALE?
 
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Devi andare anche a guardare l'art. 54 lettera H per avere la completa interpretazione della legge, l'ho riportato qua sotto:

art. 54
Autoveicoli.
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i
motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove
posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove
posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria,
destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo
nove posti compreso quello del conducente (1);
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso
o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o
semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate
cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al
trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei
materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose
connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate,
delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2,
costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da
particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In
ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il
veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un
semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una
sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in
ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata
permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La
connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate
soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone
al massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura
per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia,
stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che
completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la
costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a
trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a
quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali
fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico
impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui
sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti
specifici ed autoveicoli per usi speciali.


il riferimento alla lettera h unisce sotto la voce autotreni tutte le tipologie senza l'indicazione dei pesi.
è anche in virtù di questo articolo per cui alcune multe per noi sono raddoppiate.
 
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Wilk74
view post Posted on 11/5/2009, 18:27




la questione mi lascia molto perplesso,
in quanto la settimana scorsa ho dato l'esama per la patente DE, e mi è stata fatta questa domanda:
Chi ha l'obbligo di esporre i limiti di velocità?
e la risposta era come mi hanno insegnato a scuola Guida solo autoveicoli, autotreni e autoarticolati che trasportano merci.

ora mi domando può essere che questi ingegneri considerano le caravan come rimorchio leggero (750 ql) e non ci pensano che esistono roulotte di massa massima complessiva più superiore?

Forse dobbiamo fare distinzione tra rimorchi e rimorchi leggeri!!!!

:huh: :huh: :huh: :huh: questo codice stradale non può essere più chiaro?

Edited by Wilk74 - 11/5/2009, 19:53
 
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view post Posted on 11/5/2009, 20:21
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L'AMERICANO

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e c'è da discutere pure lì perche anche i rimorchi leggeri hanno la limitazione 70 80 e quindi devono esporlo anche loro, l'unico rimorchio che non li deve mettere è il carrello apendice perche facente parte integrante dell'auto non ha limitazioni se non quelle del codice della strada per tutti 50 in città 110 sup 130 autostrada
 
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roller82
view post Posted on 11/6/2009, 22:46




Scusate la domanda ingenua, voi che girate da anni ma come funziona il tutor sulle roulotte?
Ok il limite degli 80 :cry: , ma normalmente che andatura avete in autostrada?
 
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wwwsuppoit
view post Posted on 11/6/2009, 22:57




127.66kmh 750 euro e 3 mesi di patente a forli eccoti il dettaglio :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick:
 
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roller82
view post Posted on 12/6/2009, 09:55




Forse ti riferisci al velox, ma per il tutor?
Quando ho riportato la mia rula da Firenze, ero un pericolo pubblico a 80 km/h. Per non parlare di Tir e Pullman che erano costretti a frenare (a volte anche in modo repentino) quando si avvicinavano a me e avevano una vettura in fase di sorpasso.
Non parlo sulla rottura di andare a 80 all'ora, ma su un fatto di sicurezza. Poi sappiamo che le regole sono regole.
 
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view post Posted on 12/6/2009, 10:00
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CITAZIONE (roller82 @ 12/6/2009, 10:55)
Forse ti riferisci al velox, ma per il tutor?
Quando ho riportato la mia rula da Firenze, ero un pericolo pubblico a 80 km/h. Per non parlare di Tir e Pullman che erano costretti a frenare (a volte anche in modo repentino) quando si avvicinavano a me e avevano una vettura in fase di sorpasso.
Non parlo sulla rottura di andare a 80 all'ora, ma su un fatto di sicurezza. Poi sappiamo che le regole sono regole.

tu devi andare a 80, 'azzi degli altri evitarti ed adeguarsi.....

poi è vero quello che dici, ma sento dire che le sanzioni se hai un rimorchio sono "terribili" per cui meglio rispettare....

anche io qualche km/h in più lo faccio, ma a me la patente serve per lavorare, per cui ho il terrore...

 
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wwwsuppoit
view post Posted on 12/6/2009, 11:09




CITAZIONE (roller82 @ 12/6/2009, 10:55)
Forse ti riferisci al velox, ma per il tutor?
Quando ho riportato la mia rula da Firenze, ero un pericolo pubblico a 80 km/h. Per non parlare di Tir e Pullman che erano costretti a frenare (a volte anche in modo repentino) quando si avvicinavano a me e avevano una vettura in fase di sorpasso.
Non parlo sulla rottura di andare a 80 all'ora, ma su un fatto di sicurezza. Poi sappiamo che le regole sono regole.

tra forli e cesena alle 2 della notte c è solo il tutor e portroppo 1 anno fà non sapevo dei limiti per i rimorchi nonostante guido un tir da 20 anni!!!!!

ti dico, anche con il tir sono 80kmh ma viaggiamo tutti a 90 dove il verbale è limitato a meno di 100 euro, passati i 10 sopra limite sono affari tuoi, ricorda: qualsiasi verbale preso con il rimorchio attaccato dupplicano i punti di decurtazione e dupplica il verbale, in oltre l'obbligo di apporre i limiti posterioremente 70/80kh attualmente è poco controllato ma in caso di mancata esposizione se non sbaglio sono oltre i 60 euro!!
 
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view post Posted on 12/6/2009, 21:33
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io ormai ho preso l'abitudine di andare a 87 di contachilometri così sono in regola, inserisco il cruise, metto un CD ( magari dei Dire Streets o di Mark Knopfler ) e vado via liscio
 
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roller82
view post Posted on 12/6/2009, 23:15




Cavolo... se dobbiamo passeggiare a 80 km/h in autostrada allora capisco perchè si vendono più camper e noi siamo penalizzati.
Ma vi risulta sia così in tutta Europa?
 
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wwwsuppoit
view post Posted on 12/6/2009, 23:21




germany 80 le vecchie 100 le nouve omologazioni (scritta su libretto) francia fino al 01/06/09 130 adess si capisce ben poco + 3.5ton 90 la proposta di legge ma sembra resti 110 svizzera come germany altri paesi addirittura son solo 70 è un casino vero, appena ritrovo un documento svizzero con tutti i paesi metto il link
 
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