| sberlone, fatti dire i riferimenti di legge, che poi verifichiamo col codice della strada che all'art.116 riporta:
"La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:
a- Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
b- Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
c- Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida e' richiesta la patente della categoria D;
d - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero;
e - Autoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purche' il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e' richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la guida della categoria C.
I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t. "
comunque mi hai fatto prendere un bello spavento
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