Roulotte Antenate (Caravan) il forum


 
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Last 10 Posts [ In reverse order ]
lascolarandaPosted: 16/6/2013, 20:02
Mi sono spiegato male, viene venduto il terreno non l'attività.
Le Concessioni le autorizzazioni e le licenze non fanno parte del pacchetto.

illinoisPosted: 16/6/2013, 18:24
capito, dove sarebbe il terreno?
sai quanto è grande e in quanti ci lavoravano?

grazie
lascolarandaPosted: 16/6/2013, 17:32
Se ti può interessare c'è un terreno ex campeggio al sud Sardegna in vendita, però per tenerlo aperto solo tre mesi la vedo dura senza grandi srvizi, quando era aperto funzionava tutto l'anno.
E' stato chiuso perchè i proprietari del terreno hanno chiesto indietro l'area.
illinoisPosted: 16/6/2013, 17:14
ciao a tutti, da poco mi sto appassionando all'idea di aprire un campeggio... sto dunque cercando di farmi un'idea più precisa, questo 3d mi sembra andare nella direzione giusta.
ho pensato di aprire in sardegna e sto cercando di capire quale possa essere il posto migliore... a parte questo la domanda che principale è: si riesce a vivere di campeggio? lavorando 3 mesi l'anno io, la mia compagna e un altro socio potremmo riuscire a guadagnare abbastanza per tutto l'anno? immaginiamo un campeggio non troppo grande (100 piazzole), niente piscina o altro... qualcuno ha idea del fatturato annuo che potrebbe avere un campeggio medio? grazie
supernevada2Posted: 12/5/2008, 21:24
Ho rispolverato questo argomento perchè mi piacerebbe sapere di più su cosa requisiti che la normativa di legge stabilisce per i campeggi. Ma le leggi citate in questo articolo sono per la maggior parte leggi regionali. Sicuramente esisterà una legge nazionale. Qualcuno di voi la conosce? Io mi metto alla ricerca. Sapere quali obblighi deve assolvere un gestore può certamente aiutare a comprendere anche i requisiti necessari, i prezzi e la qualità di un campeggio.
Aldo80Posted: 27/8/2007, 13:45
Campeggi
Domande e Risposte (FAQ)
1)

D. Vorrei aprire un campeggio, ma non so da che parte cominciare. Possiedo alcuni ettari di terreno e vorrei comprare un prato enorme adiacente…
R. Innanzitutto deve rivolgersi c/o l'ufficio tecnico del Comune e verificare che la zona da adibire a campeggio sia a tal fine destinata dal piano regolatore comunale o intercomunale in conformità alla legge regionale 5.12.1977: “Tutela ed uso del suolo”.
Dopodiché deve presentare una domanda di concessione per l'allestimento dell'impianto al Comune.
La domanda deve essere corredata da una serie di documenti elencati all'art.5 della l.r.n°54 del 31.08.1979 “Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto.
Dopo che il Sindaco si è pronunciato sulla domanda di concessione per l'allestimento deve essere presentata sempre al Comune una domanda di autorizzazione per l'esercizio corredata anch'essa da alcuni documenti previsti dall'art.6 della succitata legge regionale.
La stessa legge detta tutti i requisiti tecnici ed igienico-sanitari, le caratteristiche del complessi ricettivi all'aperto e gli standard qualitativi minimi obbligatori per la classificazione a stelle.
Il Comune dopo aver fatto le verifiche del caso, verifica dei requisiti soggettivi e verifica delle caratteristiche strutturali anche con eventuali sopralluoghi, rilascia un'autorizzazione rinnovabile ogni anno, ma che nello stesso tempo può essere revocata in ogni tempo venendo meno alcuno dei requisiti oggettivi per il rilascio.


3)
D. Nel mio campeggio alcune caravan hanno un posto fisso tutto l'anno e i proprietari hanno costruito delle piccole casette a fianco senza rispettare molto altezze e dimensioni, tanto è che ora i vicini si lamentano perché la neve che cade dai tetti scivola sulle loro tende…
R. Le casette di cui mi parla si chiamano preingressi e hanno come scopo precipuo quello di evitare la dispersione di calore in occasione di accesso ai predetti mezzi.
La superficie coperta dei preingressi non può superare i mq.4 e l'altezza non può essere superiore di oltre 25 cm. a quella del mezzo mobile.
Per i campeggi siti nelle zone montane è consentito l'uso dei preingressi con una superficie sino a mq.8.
Quindi i preingressi che presentino caratteristiche difformi da quelle previste dalla l.r.54/1979 Allegato 1), punto 16), dovranno essere smontati e adeguati agli standard previsti.


4)
D. Vorrei aprire un campeggio, ma non sarei sempre presente nel campeggio stesso, perché io abito a circa dieci chilometri di distanza e posso essere presente soltanto qualche ora al mattino e alla sera perché durante il resto della giornata aiuto mia moglie che ha un negozio di frutta e verdura.
R. L'art. 13 della l.r. 54 del 1979 prevede tra gli obblighi del titolare quello di assicurare una custodia continua del campeggio. Quindi Lei può assentarsi, ma deve assumere un eventuale custode per la vigilanza sulla struttura turistico-ricettiva e per eventuali esigenze delle persone che vi soggiornano.

5)
D. Che tariffe devo applicare? Esiste un tariffario regionale o nazionale?
R. La Legge 284 del 1991 all'art.1 modifica l'art.14 della l.r. 54/1979 introducendo il principio di liberalizzazione dei prezzi nel settore turistico.
La l.r. 22/1995 riprende questo concetto per cui i prezzi sono liberamente determinati dai titolari delle varie strutture turistico-ricettive.
Vi è però l'obbligo di comunicarli entro il 1° ottobre di ogni anno all'A.T.L. locale (l'Agenzia Turistica Locale) e al Comune per conoscenza su modello prestabilito dalla Regione Piemonte per i prezzi che si intendo no praticare dal 1° gennaio dell'anno seguente.
Vi è una seconda opportunità di modificare i prezzi nel corso dell'anno: entro il 1° marzo di ogni anno è possibile modificare i prezzi che saranno applicabili nel secondo semestre fino al 31 dicembre.
Sussiste inoltre l'obbligo di esporre i prezzi: un cartellino prezzi esposto dietro alla porta delle camere, dei bungalow o degli chalet nel suo caso, e una tabella prezzi da esporre all'ingresso in una reception.
Consigliamo di leggere attentamente la l.r.22/1995 per appropriarsi di tutti i contenuti e non incorrere in eventuali sanzioni amministrative.

6)
D. Possiedo un campeggio sul Lago Maggiore. Vorrei in autunno iniziare dei lavori di ristrutturazione. Posso chiudere?
R. L'art. 12 della l.r.54/1979 prevede che il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea o definitiva del complesso deve darne preventivo, o qualora ciò non fosse possibile, contemporaneo avviso al Comune, alla Regione e all'autorità di Pubblica Sicurezza.
Il periodo di chiusura temporanea non può essere superiore a 6 mesi prorogabili per fondati motivi per altri 6 mesi. Superato tale termine l'autorizzazione è revocata di diritto.

7)
D. Possiedo un campeggio in Alta Valle di Susa. Devo illuminarlo di notte?
R. L'illuminazione notturna è prescritta per le strade di viabilità interna principale e per i servizi. Tale illuminazione dovrà essere possibilmente concentrata in basso.
A tale scopo per le ore di riposo notturno è idoneo l'uso di lampioncini a fascio concentrato posti ad un'altezza massima di metri 1.
Tutti gli impianti devono rispettare le norme ENPI-CEI.
Ove tecnicamente possibile è necessario che l'impianto sia del tipo interrato; Nel caso di impianto aereo, i fili non devono essere appoggiati alle piante, ma realizzati con cavi isolati su apposita palificazione.

8)
D. Vorrei aprire un campeggio perché possiedo una grande area che il piano regolatore comunale ha destinato a tal fine. Ma non so che dimensione devono avere le piazzole. Posso deciderlo io?
R. No. La dimensione delle piazzole viene stabilita dalle relative classificazioni (punto 1.07 della tabella A: caratteristiche obbligatorie e facoltative dei campeggi con relativi punteggi).
La superficie delle piazzole è riducibile di un massimo di mq.15 qualora non sia consentita la sosta degli automezzi nella piazzola stessa; in tal caso pari superficie dovrà essere aggiunta a quella prevista per le apposite aree di parcheggio, senza attribuzione di punteggio ai fini della classificazione; l'obbligo dell'ampliamento delle aree di parcheggio non sussiste per i complessi con solo accesso pedonale.
Le piazzole devono essere delimitate e numerate con apposito contrassegno ben visibile, secondo la numerazione riportata sulla planimetria generale posta all'ingresso.


9)
D. Io ho un campeggio, ma devo sempre litigare con tutti perché non vorrei che i turisti portassero con loro i cani o se li portano vorrei che non sporcassero ovunque, vorrei che non si accendessero dei fuochi per fare il barbecue, possediamo noi un barbecue a disposizione di tutti, vorrei che i rifiuti venissero gettati negli appositi cassonetti all'ingresso del campeggio e non lasciati accanto alle roulotte in attesa che al mattino passi il custode per le pulizie…non so più come devo comportarmi e a volte risulto anche antipatico…!
R. Lei ha perfettamente ragione a lamentarsi. Devono esserci delle regole nel rispetto della libertà altrui e per il quieto vivere, altrimenti che vacanza sarebbe?!?
Lei può in accordo con la Polizia Amministrativa del Comune redigere di Suo pugno un regolamento interno del campeggio che deve essere rispettato pena l'applicazione di sanzioni amministrative. Lo dovrà esporre in maniera ben visibile all'ingresso del campeggio, nella reception e all'interno del locali bagni, bar, spaccio, bungalow…
Inoltre alla reception all'arrivo dei turisti ne consegnerà una copia ribadendo l'obbligo dell'osservanza dei principi in esso contenuti.
In questo modo otterrà sicuramente più rispetto,anche se i maleducati e i trasgressori continueranno ad esistere, ma a questo punto dovranno fare i conti con il Comune.


10)
D. Vorrei aprire un campeggio, ma soltanto nei mesi estivi perché durante il resto dell'anno non ci sono turisti, è possibile?
R. I campeggi ed i villaggi turistici devono osservare i seguenti periodi minimi di apertura:
- complessi ad attivazione estiva ad altitudine inferiore agli 800 metri: dal 1° giugno al 30 settembre;
- complessi ad attivazione estiva ad altitudine superiore agli 800 metri: dal 16 giugno al 15 settembre;
- complessi ad attivazione invernale: dal 20 dicembre al 20 marzo dell'anno successivo;
- complessi ad attivazione per l'intero arco dell'anno: 9 mesi all'anno a scelta dell'operatore.

Il Comune può ampliare o ridurre i periodi di apertura di cui al comma precedente in relazione a particolari esigenze turistiche o ambientali locali, dandone comunicazione alla Regione.



11)
D. Possiedo un agriturismo, e ho sentito parlare della possibilità di aprire un agricampeggio. Di cosa si tratta?
R. Il termine agricampeggio è un neologismo e non è contemplato in nessuna legge regionale o nazionale.
Come previsto dalla l.r.38/1995 è possibile ospitare nello spazio circostante l'azienda agricola un minimo di 3 tende o caravan.
Il Comune in relazione alle esigenze locali e in alternativa ai posti letto può consentire l'elevazione del numero di tende o caravan fino a un massimo di 10 per non più di 30 persone previa verifica che l'azienda agricola abbia un'estensione territoriale e caratteristiche adeguate per ospitarle.
Devono ovviamente essere garantiti ai turisti servizi igienico-sanitari e la fornitura d'acqua mediante le strutture ordinarie dell'azienda agricola;
per gli insediamenti superiori a 3 tende o caravan deve essere garantito mediante strutture apposite il rispetto dei parametri minimi dei requisiti igienico-sanitari previsti per i campeggi ad una stella dalla legge regionale 31/8/1979 n°54 e successive modificazioni.


tratto dal seguente sito http://www.regione.piemonte.it/turismo/lav.../camp_vade6.htm